Art. 17. Automezzi 1. Gli automezzi con targa militare sono affidati, dall'Amministrazione della difesa, in uso all'Agenzia sulla base di apposita previsione della convenzione, stipulata tra il Ministro e il Direttore ai sensi dell'art. 133, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. Le manutenzioni e i materiali di consumo sono a carico dell'Agenzia. 2. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che: a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal dirigente responsabile che dispone il servizio; b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti sia effettuato mediante il rilascio di appositi buoni, in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia. 3. Il consegnatario provvede, mensilmente, al riempimento del prospetto di riepilogo delle spese di consumo, di manutenzione e per le piccole riparazioni, trasmettendolo al competente ufficio amministrativo.