(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
 
                              Automezzi 
 
    1.   Gli   automezzi   con   targa   militare   sono    affidati,
dall'Amministrazione della difesa, in uso all'Agenzia sulla  base  di
apposita previsione della convenzione, stipulata tra il Ministro e il
Direttore ai sensi dell'art. 133, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 90 del 2010. Le manutenzioni  e  i  materiali  di
consumo sono a carico dell'Agenzia. 
    2. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando
che: 
      a) la  loro  utilizzazione  sia  regolarmente  autorizzata  dal
dirigente responsabile che dispone il servizio; 
      b) il  rifornimento  dei  carburanti  e  dei  lubrificanti  sia
effettuato mediante il rilascio di appositi buoni,  in  relazione  al
movimento risultante dal libretto di marcia. 
    3. Il consegnatario provvede,  mensilmente,  al  riempimento  del
prospetto di riepilogo delle spese di consumo, di manutenzione e  per
le  piccole  riparazioni,  trasmettendolo   al   competente   ufficio
amministrativo.