(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
 
           Procedure per l'individuazione degli offerenti 
 
    1. I rapporti contrattuali relativi alle competenze  dell'Agenzia
sono regolati da norme di diritto privato allo scopo di garantire  il
conseguimento del suo fine istituzionale. 
    2. Al fine dell'individuazione di operatori economici che possono
presentare offerte per l'acquisizione di beni  e  servizi,  l'Agenzia
utilizza le procedure aperte, ristrette  e  negoziate,  con  o  senza
pubblicazione del bando di gara, ai sensi del decreto legislativo  12
aprile 2006, n.163, anche  attraverso  lo  svolgimento  di  procedure
telematiche di acquisto.