Art. 19. Procedure per l'individuazione degli offerenti 1. I rapporti contrattuali relativi alle competenze dell'Agenzia sono regolati da norme di diritto privato allo scopo di garantire il conseguimento del suo fine istituzionale. 2. Al fine dell'individuazione di operatori economici che possono presentare offerte per l'acquisizione di beni e servizi, l'Agenzia utilizza le procedure aperte, ristrette e negoziate, con o senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, anche attraverso lo svolgimento di procedure telematiche di acquisto.