Art. 2. Valutazione dei risultati della gestione 1. La valutazione dei risultati di gestione avviene attraverso: a) la vigilanza del Ministro della difesa, di seguito denominato Ministro, di cui all'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e, in particolare, attraverso la stipula di apposite convenzioni triennali ai sensi dell'art. 133, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, tra il Ministro e il Direttore generale dell'Agenzia, di seguito denominato Direttore; b) il controllo sulla gestione esercitato dalla Corte dei conti di cui all'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010; c) il controllo del Collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 138, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010; d) il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati svolto dall'ufficio di controllo di gestione e dall'organismo indipendente di valutazione della performance, costituito ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.