(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
              Valutazione dei risultati della gestione 
 
    1. La valutazione dei risultati di gestione avviene attraverso: 
      a)  la  vigilanza  del  Ministro  della  difesa,   di   seguito
denominato Ministro, di cui all'art. 134 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 90 del 2010  e,  in  particolare,  attraverso  la
stipula di apposite convenzioni triennali  ai  sensi  dell'art.  133,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del  2010,
tra il Ministro e il  Direttore  generale  dell'Agenzia,  di  seguito
denominato Direttore; 
      b) il controllo sulla gestione esercitato dalla Corte dei conti
di cui all'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90
del 2010; 
      c) il controllo del Collegio dei  revisori  dei  conti  di  cui
all'art. 138, del decreto del Presidente della Repubblica n.  90  del
2010; 
      d) il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei  risultati  svolto  dall'ufficio  di  controllo  di  gestione   e
dall'organismo  indipendente  di   valutazione   della   performance,
costituito ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n.  150  del
2009.