(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
 
 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
 
    1. L'Agenzia puo' affidare i  contratti  di  appalto  di  lavori,
servizi e forniture mediante procedura negoziata senza  pubblicazione
del bando di gara, nei seguenti casi: 
      a) quando, per qualsiasi motivo, la procedura aperta  o  quella
ristretta siano andate deserte; 
      b) per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti la tutela  di
diritti esclusivi e per l'acquisto di  beni  la  cui  produzione  sia
garantita da privativa industriale; 
      c) quando l'urgenza risultante da eventi imprevedibili  non  e'
compatibile  con  le  modalita'  previste  dalle  procedure   aperte,
ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando. 
    2.  La  procedura  negoziata  puo'  essere  esperita   attraverso
l'invito a presentare offerta rivolto a piu' operatori  economici  in
possesso dei requisiti di qualificazione necessari per  l'affidamento
dell'appalto  cui  si  riferisce   l'invito,   cosiddetta   procedura
negoziata plurima. In questo caso l'aggiudicazione  e'  effettuata  a
favore dell'offerta  che  risulti  migliore  sul  piano  economico  o
tecnico-economico, dopo avere negoziato i termini del contratto. 
    3. Le  unita'  produttive  tengono  un  elenco  aggiornato  degli
operatori  economici  di  fiducia,  denominato  la  vendor  list  per
operatori dotati di certificazione  ISO,  da  invitare  a  presentare
offerta. 
    4. Nella procedura negoziata con un  unico  operatore  economico,
deve essere espresso un motivato  parere  di  congruita'  del  prezzo
offerto, secondo le modalita' individuate dalle  istruzioni  tecniche
di cui all'art. 19, comma 5.