Art. 22. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 1. L'Agenzia puo' affidare i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, nei seguenti casi: a) quando, per qualsiasi motivo, la procedura aperta o quella ristretta siano andate deserte; b) per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti la tutela di diritti esclusivi e per l'acquisto di beni la cui produzione sia garantita da privativa industriale; c) quando l'urgenza risultante da eventi imprevedibili non e' compatibile con le modalita' previste dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando. 2. La procedura negoziata puo' essere esperita attraverso l'invito a presentare offerta rivolto a piu' operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dell'appalto cui si riferisce l'invito, cosiddetta procedura negoziata plurima. In questo caso l'aggiudicazione e' effettuata a favore dell'offerta che risulti migliore sul piano economico o tecnico-economico, dopo avere negoziato i termini del contratto. 3. Le unita' produttive tengono un elenco aggiornato degli operatori economici di fiducia, denominato la vendor list per operatori dotati di certificazione ISO, da invitare a presentare offerta. 4. Nella procedura negoziata con un unico operatore economico, deve essere espresso un motivato parere di congruita' del prezzo offerto, secondo le modalita' individuate dalle istruzioni tecniche di cui all'art. 19, comma 5.