Art. 23. Procedura in economia 1. Le tipologie di spese per le quali e' consentito il ricorso alla procedura in economia, nei limiti di importo di cui ai successivi commi 3 e 4, sono individuate nell'ambito delle seguenti categorie: a) acquisizione di beni e servizi, che debbano essere accompagnate da misure speciali di sicurezza in base a disposizioni di legge; b) acquisizione di beni e servizi necessari a fronteggiare l'immediato pericolo o necessari per la difesa da ogni genere di calamita' ed evento naturale o azione prodotta dall'uomo, ovvero necessari per le riparazioni dei danni da questi causati; c) provvidenze urgenti per l'igiene e la sicurezza del personale nel corso dei lavori e dei primi soccorsi in caso di infortunio; d) spese relative ai corsi per l'addestramento professionale in Italia o all'estero del personale militare e civile; e) acquisizione di beni e servizi, da effettuare necessariamente con imprese straniere, per i quali i fornitori non intendano impegnarsi con contratti ovvero si ricorra ad agenzie od organismi internazionali appositamente costituiti; f) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l'acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari; g) spese per il funzionamento del servizio sanitario e per l'acquisto dei viveri, dell'abbigliamento da lavoro, dei combustibili, dei carbolubrificanti, dell'ossigeno per uso sanitario e per impieghi tecnici e dell'acetilene; h) acquisizione di beni e servizi necessari per esigenze impreviste delle attivita' produttive, la cui mancata soddisfazione comprometterebbe il completamento di commesse; i) spese finalizzate a garantire il servizio dei trasporti di personale e materiali; spese relative alle attrezzature speciali; spese attinenti ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonche' al carico e scarico dei materiali; l) spese per polizze di assicurazione; m) spese per l'acquisto, il noleggio, la riparazione e la manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio; n) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per i servizi informatici; acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori e attrezzature varie; o) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione e degli impianti telefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora; p) spese per la stampa ovvero la litografia di pubblicazioni e bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per la tipografia, la litografia, la riproduzione grafica,l a legatoria, la cinematografia e la fotografia; q) spese per la pulizia, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, per l'illuminazione di emergenza, per la conservazione dei materiali, per l'acquisto di imballaggi, nonche' quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza e il controllo delle installazioni; r) spese per l'illuminazione, per le utenze telefoniche, per il riscaldamento dei locali, per la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento; s) spese per conferenze, mostre, cerimonie; t) spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe, Gazzette Ufficiali e collezioni; acquisto di materiali di cancelleria, materiali per il disegno e valori bollati; acquisto ovvero abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di stampa e servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione; spese per la traduzione e l'elaborazione di pubblicazioni e riviste ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per le prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese; spese per la traduzione di documentazione tecnico amministrativa connessa alla partecipazione a gare di appalto; u) spese di rappresentanza, di informazione e pubblicita' attraverso agenzie di stampa, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attivita' culturali e ricreative; v) spese per l'addestramento, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature; z) spese per l'acquisizione di brevetti, lavori, prestazioni professionali e studi di carattere scientifico, tecnico ed economico di interesse dell'Agenzia, spese per borse di studio e di perfezionamento; premi per invenzioni. 2. Il ricorso alla procedura in economia, nei limiti di importo di cui al successivo comma 4, e' altresi' consentito nei seguenti casi particolari: a) completamento delle prestazioni a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' e urgenza; b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo; c) acquisizione di beni e servizi, nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente. 3. Il ricorso alla procedura in economia e' consentito per le tipologie di spesa previste dalla lettera a) alla lettera s), del comma 1 e dalla lettera a) alla lettera d) del comma 2, quando l'importo della spesa non sia superiore a: a) 130.000 euro, per le acquisizioni di servizi; b) 200.000 euro, per l'acquisizione di tutti gli altri beni. 4. Il ricorso alla procedura in economia e', altresi', consentito quando l'importo della spesa non sia superiore a: a) 80.000 euro, per le tipologie di spesa previste dalle lettere t) e u) del comma 1; b) 20.000 euro, per le tipologie di spesa previste dalla lettera z) del comma 1. 5. Tutti i limiti di spesa indicati nel presente regolamento si intendono con esclusione dell'I.V.A. 6. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, e' autorizzato dal titolare del potere di spesa. 7. La procedura di acquisizione e' disciplinata nel dettaglio dalla direttiva emanata dalla struttura centrale recante secondo le modalita' individuate dalle istruzioni tecniche di cui all'art. 19, comma 5. 8. Si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi: a) nel caso di nota specialita' dei beni da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, tranne nel caso in cui per l'acquisizione dei suddetti beni ci si rivolga a ditte che commercializzano tali prodotti; b) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro. 9. Salvo diversa pattuizione, i pagamenti sono disposti entro sessanta giorni dalla data di presentazione della fattura riepilogativa di fine mese, da quella del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione per l'acquisto di beni e servizi non d'investimento. Per tutte le altre tipologie di acquisto il termine e' di novanta giorni.