(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
 
                        Procedura in economia 
 
    1. Le tipologie di spese per le quali e'  consentito  il  ricorso
alla  procedura  in  economia,  nei  limiti  di  importo  di  cui  ai
successivi commi 3 e 4, sono individuate nell'ambito  delle  seguenti
categorie: 
      a)  acquisizione  di  beni  e  servizi,  che   debbano   essere
accompagnate da misure speciali di sicurezza in base  a  disposizioni
di legge; 
      b) acquisizione di beni  e  servizi  necessari  a  fronteggiare
l'immediato pericolo o necessari per la  difesa  da  ogni  genere  di
calamita' ed evento naturale  o  azione  prodotta  dall'uomo,  ovvero
necessari per le riparazioni dei danni da questi causati; 
      c)  provvidenze  urgenti  per  l'igiene  e  la  sicurezza   del
personale nel corso dei lavori  e  dei  primi  soccorsi  in  caso  di
infortunio; 
      d) spese relative ai corsi per l'addestramento professionale in
Italia o all'estero del personale militare e civile; 
      e)   acquisizione   di   beni   e   servizi,   da    effettuare
necessariamente con imprese straniere, per i quali  i  fornitori  non
intendano impegnarsi con contratti ovvero si ricorra  ad  agenzie  od
organismi internazionali appositamente costituiti; 
      f) spese per  il  funzionamento  delle  sale  mediche  e  delle
strutture veterinarie,  compreso  l'acquisto  dei  medicinali,  delle
apparecchiature e dei materiali sanitari; 
      g) spese per il funzionamento  del  servizio  sanitario  e  per
l'acquisto   dei   viveri,   dell'abbigliamento   da   lavoro,    dei
combustibili, dei carbolubrificanti, dell'ossigeno per uso  sanitario
e per impieghi tecnici e dell'acetilene; 
      h) acquisizione  di  beni  e  servizi  necessari  per  esigenze
impreviste delle attivita' produttive, la cui  mancata  soddisfazione
comprometterebbe il completamento di commesse; 
      i) spese finalizzate a garantire il servizio dei  trasporti  di
personale e materiali; spese  relative  alle  attrezzature  speciali;
spese  attinenti  ai  noli,   all'imballaggio,   allo   sdoganamento,
all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonche' al  carico  e  scarico
dei materiali; 
      l) spese per polizze di assicurazione; 
      m) spese per l'acquisto,  il  noleggio,  la  riparazione  e  la
manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio; 
      n)  spese  per  l'acquisto  e  la  manutenzione  di  terminali,
personal computer, stampanti e materiale informatico di vario  genere
e  spese  per  i  servizi  informatici;  acquisto,   manutenzione   e
riparazione di mobili, arredi, climatizzatori e attrezzature varie; 
      o) spese per  acquisto,  noleggio,  installazione,  gestione  e
manutenzione  degli  impianti  di  riproduzione  e   degli   impianti
telefonici,    elettronici,    meccanografici,     televisivi,     di
amplificazione e diffusione sonora; 
      p) spese per la stampa ovvero la litografia di pubblicazioni  e
bollettini; acquisto,  noleggio  e  manutenzione  di  attrezzature  e
materiali per la tipografia, la litografia, la riproduzione grafica,l
a legatoria, la cinematografia e la fotografia; 
      q)   spese   per   la   pulizia,   la    derattizzazione,    il
disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, per la raccolta
e il trasporto dei rifiuti, per l'illuminazione di emergenza, per  la
conservazione dei materiali, per l'acquisto  di  imballaggi,  nonche'
quelle  per  la  manovalanza  e  per  garantire  la   sicurezza,   la
guardiania, la sorveglianza e il controllo delle installazioni; 
      r) spese per l'illuminazione, per le utenze telefoniche, per il
riscaldamento dei locali, per la fornitura di  acqua,  di  gas  e  di
energia elettrica, anche mediante l'impiego di  macchine  e  relative
spese di allacciamento; 
      s) spese per conferenze, mostre, cerimonie; 
      t) spese per acquisto e rilegatura di libri,  stampe,  Gazzette
Ufficiali  e  collezioni;  acquisto  di  materiali  di   cancelleria,
materiali  per  il  disegno  e  valori   bollati;   acquisto   ovvero
abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di  stampa  e
servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o  avvisi  a  mezzo
stampa od altri mezzi di informazione;  spese  per  la  traduzione  e
l'elaborazione  di  pubblicazioni   e   riviste   ivi   compresa   la
corresponsione di compensi ai collaboratori  per  le  prestazioni  di
lavoro autonomo  dai  medesimi  rese;  spese  per  la  traduzione  di
documentazione tecnico amministrativa connessa alla partecipazione  a
gare di appalto; 
      u) spese  di  rappresentanza,  di  informazione  e  pubblicita'
attraverso agenzie di  stampa,  per  l'addobbo  e  l'arredamento  dei
locali adibiti ad attivita' culturali e ricreative; 
      v) spese per l'addestramento, il mantenimento, il governo e  la
custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di
dotazione, delle bardature e delle ferrature; 
      z) spese per l'acquisizione di  brevetti,  lavori,  prestazioni
professionali e studi di carattere scientifico, tecnico ed  economico
di  interesse  dell'Agenzia,  spese  per  borse  di   studio   e   di
perfezionamento; premi per invenzioni. 
    2. Il ricorso alla procedura in economia, nei limiti  di  importo
di cui al successivo comma 4, e'  altresi'  consentito  nei  seguenti
casi particolari: 
      a) completamento delle prestazioni a seguito della  risoluzione
del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi  e'
necessita' e urgenza; 
      b) completamento delle prestazioni non previste  dal  contratto
in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione  nell'ambito
dell'oggetto principale del contratto medesimo; 
      c) acquisizione di beni e servizi,  nella  misura  strettamente
necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di  svolgimento
delle ordinarie procedure di scelta del contraente. 
    3. Il ricorso alla procedura in economia  e'  consentito  per  le
tipologie di spesa previste dalla lettera a)  alla  lettera  s),  del
comma 1 e dalla lettera a)  alla  lettera  d)  del  comma  2,  quando
l'importo della spesa non sia superiore a: 
      a) 130.000 euro, per le acquisizioni di servizi; 
      b) 200.000 euro, per l'acquisizione di tutti gli altri beni. 
    4. Il ricorso alla procedura in economia e', altresi', consentito
quando l'importo della spesa non sia superiore a: 
      a) 80.000 euro,  per  le  tipologie  di  spesa  previste  dalle
lettere t) e u) del comma 1; 
      b) 20.000 euro,  per  le  tipologie  di  spesa  previste  dalla
lettera z) del comma 1. 
    5. Tutti i limiti di spesa indicati nel presente  regolamento  si
intendono con esclusione dell'I.V.A. 
    6. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito  dei  fondi
assegnati e nel rispetto delle prescrizioni  contenute  nel  presente
regolamento, e' autorizzato dal titolare del potere di spesa. 
    7. La procedura di acquisizione  e'  disciplinata  nel  dettaglio
dalla direttiva emanata dalla struttura centrale recante  secondo  le
modalita' individuate dalle istruzioni tecniche di cui  all'art.  19,
comma 5. 
    8. Si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi: 
      a) nel caso di nota  specialita'  dei  beni  da  acquisire,  in
relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, tranne nel caso
in cui per l'acquisizione dei suddetti beni ci si rivolga a ditte che
commercializzano tali prodotti; 
      b) quando l'importo  della  spesa  non  superi  l'ammontare  di
20.000 euro. 
    9. Salvo diversa pattuizione, i  pagamenti  sono  disposti  entro
sessanta  giorni  dalla   data   di   presentazione   della   fattura
riepilogativa   di   fine   mese,   da   quella   del   collaudo    o
dell'attestazione di regolare esecuzione per  l'acquisto  di  beni  e
servizi non d'investimento. Per tutte le altre tipologie di  acquisto
il termine e' di novanta giorni.