(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
 
                          Contratti Attivi 
 
    1. Costituiscono contratti  attivi  quelli  considerati  tali  ai
sensi della normativa vigente. 
    2. Le forniture e  i  servizi  affidate  alle  unita'  produttive
dell'Agenzia dall'Amministrazione della difesa  sono  regolate  dalla
direttiva del Capo di  Stato  maggiore  della  difesa  approvata  dal
Ministro della difesa. 
    3. Le forniture ad  altre  unita'  produttive  o  alla  struttura
centrale vengono formalizzate dopo la  predisposizione  di  un  piano
economico  da  parte  del  capo  unita'  esecutore  della   commessa,
approvato dallo stesso capo unita'  o  dalla  struttura  centrale,  a
seconda dei limiti di importo preventivamente determinati. 
    4. Le forniture  ad  altre  Pubbliche  Amministrazioni  avvengono
sulla base di prezzi concordati e ritenuti congrui dal committente  e
devono  corrispondere  alle  caratteristiche  tecniche  e   operative
richieste. 
    5. Le forniture a terzi privati possono avvenire a seguito di una
trattativa diretta, ovvero di una partecipazione a  gara.  Il  prezzo
dell'offerta deve scaturire da un piano  economico,  redatto  con  le
modalita'  preventivamente  determinate  da  procedura  interna,  che
evidenzi i ricavi, i costi, i tempi, i margini di ricavo e il  flusso
di cassa. Il piano emesso dal capo unita' interessato,  e'  approvato
dallo stesso capo unita' o dalla struttura centrale,  a  seconda  dei
limiti di importo preventivamente determinati. 
    6. La vendita di materiale fuori uso  o,  comunque,  da  alienare
avviene mediante procedura  ristretta  con  ditte  specializzate  nel
settore dello smaltimento e abilitate a tale tipo di attivita'.  Fino
ad  un  importo  di  20.000  euro  e  qualora  ricorrano  particolari
circostanze  di  urgenza,  pericolo,  ovvero  ricorra  l'obbligo   di
rispettare prescrizioni di legge, la vendita puo'  essere  effettuata
con il ricorso alla  procedura  in  economia,  da  formalizzare  dopo
l'acquisizione in prima istanza di almeno due offerte e,  in  seconda
istanza, di almeno un'offerta. L'acquirente dei materiali e' tenuto a
versare all'Agenzia l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali. 
    7. I piani economici, definiti e approvati in sede  di  redazione
del budget di esercizio, per le commesse gia' acquisite, o per quelle
in corso di esercizio, prendono a riferimento i  parametri  di  costo
orario della manodopera diretta e  i  costi  per  l'acquisizione  dei
materiali.