Art. 24. Contratti Attivi 1. Costituiscono contratti attivi quelli considerati tali ai sensi della normativa vigente. 2. Le forniture e i servizi affidate alle unita' produttive dell'Agenzia dall'Amministrazione della difesa sono regolate dalla direttiva del Capo di Stato maggiore della difesa approvata dal Ministro della difesa. 3. Le forniture ad altre unita' produttive o alla struttura centrale vengono formalizzate dopo la predisposizione di un piano economico da parte del capo unita' esecutore della commessa, approvato dallo stesso capo unita' o dalla struttura centrale, a seconda dei limiti di importo preventivamente determinati. 4. Le forniture ad altre Pubbliche Amministrazioni avvengono sulla base di prezzi concordati e ritenuti congrui dal committente e devono corrispondere alle caratteristiche tecniche e operative richieste. 5. Le forniture a terzi privati possono avvenire a seguito di una trattativa diretta, ovvero di una partecipazione a gara. Il prezzo dell'offerta deve scaturire da un piano economico, redatto con le modalita' preventivamente determinate da procedura interna, che evidenzi i ricavi, i costi, i tempi, i margini di ricavo e il flusso di cassa. Il piano emesso dal capo unita' interessato, e' approvato dallo stesso capo unita' o dalla struttura centrale, a seconda dei limiti di importo preventivamente determinati. 6. La vendita di materiale fuori uso o, comunque, da alienare avviene mediante procedura ristretta con ditte specializzate nel settore dello smaltimento e abilitate a tale tipo di attivita'. Fino ad un importo di 20.000 euro e qualora ricorrano particolari circostanze di urgenza, pericolo, ovvero ricorra l'obbligo di rispettare prescrizioni di legge, la vendita puo' essere effettuata con il ricorso alla procedura in economia, da formalizzare dopo l'acquisizione in prima istanza di almeno due offerte e, in seconda istanza, di almeno un'offerta. L'acquirente dei materiali e' tenuto a versare all'Agenzia l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali. 7. I piani economici, definiti e approvati in sede di redazione del budget di esercizio, per le commesse gia' acquisite, o per quelle in corso di esercizio, prendono a riferimento i parametri di costo orario della manodopera diretta e i costi per l'acquisizione dei materiali.