Art. 27. Anticipazioni per conto dell'Amministrazione della difesa 1. Le anticipazioni per conto dell'Amministrazione della difesa, preventivamente da questa autorizzate, sono spese di competenza dell'Amministrazione della difesa sostenute dall'Agenzia e successivamente rimborsate. 2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono preventivamente approvate dal Direttore.