(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
 
      Anticipazioni per conto dell'Amministrazione della difesa 
 
    1. Le anticipazioni per conto dell'Amministrazione della  difesa,
preventivamente da  questa  autorizzate,  sono  spese  di  competenza
dell'Amministrazione   della   difesa   sostenute   dall'Agenzia    e
successivamente rimborsate. 
    2. Le anticipazioni  di  cui  al  comma  1  sono  preventivamente
approvate dal Direttore.