Art. 30. Ufficio di controllo di gestione e ufficio bilancio, amministrazione, finanza e patrimonio 1. Nell'ambito dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, e' costituito un ufficio per lo svolgimento del controllo di gestione che si avvale di adeguati supporti informatici. 2. L'ufficio di controllo di gestione, istituito presso la struttura centrale, controlla e verifica i risultati economici e finanziari delle singole unita' produttive e dell'Agenzia nel suo insieme. 3. Le funzioni dell'ufficio di controllo di gestione sono: a) controllare e consolidare il programma triennale di attivita' di cui all'art. 4 e il programma annuale di previsione di cui all'art. 5; b) controllare e consolidare i consuntivi periodici elaborati dalle unita' produttive, conseguentemente valutare l'economicita', l'efficienza e l'efficacia delle attivita' delle unita' produttive, proponendo ai capi delle unita' e al Direttore le eventuali azioni correttive in corso d'esercizio per il miglioramento del risultato economico; c) fornire al Direttore, con cadenza trimestrale, una relazione sull'andamento dell'Agenzia, corredata da commenti e valutazioni dei capi unita'; d) predisporre la relazione sulla gestione relativa al bilancio di esercizio. 4. L'ufficio di controllo di gestione e l'ufficio bilancio, amministrazione, finanza e patrimonio, istituito presso la struttura centrale ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, forniscono al Collegio dei revisori dei conti tutte le informazioni e gli elementi documentali necessari allo svolgimento del controllo amministrativo-contabile. 5. Il Direttore informa periodicamente il Ministro sull'andamento della gestione.