(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
 
Ufficio di controllo di gestione e ufficio bilancio, amministrazione,
                        finanza e patrimonio 
 
    1. Nell'ambito dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 6, comma  2,  del
decreto del Ministro della difesa 8 giugno  2001,  e'  costituito  un
ufficio per lo svolgimento del controllo di gestione che si avvale di
adeguati supporti informatici. 
    2. L'ufficio  di  controllo  di  gestione,  istituito  presso  la
struttura centrale, controlla e  verifica  i  risultati  economici  e
finanziari delle singole unita' produttive  e  dell'Agenzia  nel  suo
insieme. 
    3. Le funzioni dell'ufficio di controllo di gestione sono: 
      a)  controllare  e  consolidare  il  programma   triennale   di
attivita' di cui all'art. 4 e il programma annuale di  previsione  di
cui all'art. 5; 
      b) controllare e consolidare i consuntivi  periodici  elaborati
dalle unita' produttive,  conseguentemente  valutare  l'economicita',
l'efficienza e l'efficacia delle attivita' delle  unita'  produttive,
proponendo ai capi delle unita' e al Direttore  le  eventuali  azioni
correttive in corso d'esercizio per il  miglioramento  del  risultato
economico; 
      c) fornire al Direttore, con cadenza trimestrale, una relazione
sull'andamento dell'Agenzia, corredata da commenti e valutazioni  dei
capi unita'; 
      d) predisporre la relazione sulla gestione relativa al bilancio
di esercizio. 
    4. L'ufficio di  controllo  di  gestione  e  l'ufficio  bilancio,
amministrazione, finanza e patrimonio, istituito presso la  struttura
centrale ai sensi dell'art. 6, comma  2,  del  decreto  del  Ministro
della difesa 8 giugno 2001, forniscono al Collegio dei  revisori  dei
conti tutte le informazioni e gli elementi documentali necessari allo
svolgimento del controllo amministrativo-contabile. 
    5. Il Direttore informa periodicamente il Ministro sull'andamento
della gestione.