Art. 35. Servizio di cassa interno 1. Presso l'Agenzia e presso ogni unita' produttiva e' costituito un servizio di cassa interno. L'incarico di cassiere e' conferito dal responsabile dell'unita' produttiva, sentito il responsabile amministrativo dell'Agenzia, e direttamente da quest'ultimo per la sede centrale, a un impiegato di ruolo per una durata determinata non superiore ai tre anni, rinnovabile. 2. Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del servizio amministrativo, e' soggetto al controllo e alla verifica dell'attivita' svolta da parte del responsabile amministrativo dell'unita' produttiva. 3. Il collegio dei revisori dei conti effettua, a cadenza trimestrale, una verifica di cassa all'Agenzia e almeno una volta all'anno, su richiesta del Direttore, una verifica alla cassa e alle scritture contabili dei cassieri di ogni unita' produttiva.