(Allegato-art. 35)
                              Art. 35. 
 
 
                      Servizio di cassa interno 
 
    1. Presso l'Agenzia e presso ogni unita' produttiva e' costituito
un servizio di cassa interno. L'incarico di cassiere e' conferito dal
responsabile  dell'unita'   produttiva,   sentito   il   responsabile
amministrativo dell'Agenzia, e direttamente da  quest'ultimo  per  la
sede centrale, a un impiegato di ruolo per una durata determinata non
superiore ai tre anni, rinnovabile. 
    2. Il  cassiere,  funzionalmente  alle  dipendenze  del  servizio
amministrativo,  e'   soggetto   al   controllo   e   alla   verifica
dell'attivita'  svolta  da  parte  del  responsabile   amministrativo
dell'unita' produttiva. 
    3. Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  effettua,  a  cadenza
trimestrale, una verifica di cassa all'Agenzia  e  almeno  una  volta
all'anno, su richiesta del Direttore, una verifica alla cassa e  alle
scritture contabili dei cassieri di ogni unita' produttiva.