Art. 36. Gestione del cassiere interno 1. Il Direttore delibera il fondo di dotazione dei cassieri delle unita' produttive e della sede centrale per una somma non superiore alle somme fissate dalla struttura centrale, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. 2. Con il fondo di dotazione, depositato in conto corrente bancario intestato all'Agenzia si provvede al pagamento di minute spese di ufficio o correnti, di spese di acquisto di libri e riviste, di spese per piccole manutenzioni e riparazioni ordinarie di beni mobili e di locali, di spese per l'acquisto di materiali urgenti per uffici, di anticipi per spese di viaggio del personale e altri oneri economici connessi con la gestione del personale.