(Allegato-art. 36)
                              Art. 36. 
 
 
                    Gestione del cassiere interno 
 
    1. Il Direttore delibera il fondo di dotazione dei cassieri delle
unita' produttive e della sede centrale per una somma  non  superiore
alle somme fissate dalla struttura  centrale,  reintegrabile  durante
l'esercizio previa presentazione  del  rendiconto  delle  somme  gia'
spese. 
    2. Con il  fondo  di  dotazione,  depositato  in  conto  corrente
bancario intestato all'Agenzia si provvede  al  pagamento  di  minute
spese di ufficio o correnti, di spese di acquisto di libri e riviste,
di spese per piccole manutenzioni e  riparazioni  ordinarie  di  beni
mobili e di locali, di spese per l'acquisto di materiali urgenti  per
uffici, di anticipi per spese di viaggio del personale e altri  oneri
economici connessi con la gestione del personale.