(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                  Programma triennale di attivita' 
 
    1. Il programma triennale di attivita' dell'Agenzia  descrive  le
linee guida strategiche e gli obiettivi che essa intende perseguire e
illustra le caratteristiche di ciascun programma  proposto  dai  capi
unita',  che  rappresentano   i   centri   di   responsabilita'.   In
particolare, la relazione deve contenere per ciascun programma: 
      a) la descrizione degli obiettivi che si  intendono  perseguire
in termini di bilancio, nel rispetto dei  principi  di  economicita',
efficienza ed efficacia; 
      b)   l'indicazione   delle   risorse   umane,   strumentali   e
tecnologiche, sia interne che esterne all'Agenzia, che sono impiegate
in fase di attuazione del programma; 
      c)   l'individuazione   delle   entrate   necessarie   per   la
realizzazione del programma; 
      d) l'ammontare della spesa prevista,  con  riferimento  a  ogni
attivita'; 
      e) l'indicazione delle finalita' che  si  intendono  perseguire
sulla  base  delle  capacita'  o  potenzialita'  produttive  interne,
nonche' le azioni commerciali che  sui  vari  prodotti  si  intendono
sviluppare sulla base  delle  prevedibili  commesse  pubbliche  e  di
quelle acquisibili sul mercato. 
    2. I documenti di bilancio sono: 
      a) il programma triennale di attivita' dell'Agenzia; 
      b) il conto economico dell'ultimo esercizio approvato; 
      c) lo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio approvato; 
      d)  il   rendiconto   finanziario   preconsuntivo   dell'ultimo
esercizio approvato. 
    3. Al programma triennale di attivita' dell'Agenzia  e'  allegata
una relazione nella quale sono illustrati gli interventi in corso  di
realizzazione, quelli programmati e i relativi aggiornamenti.