Art. 4. Programma triennale di attivita' 1. Il programma triennale di attivita' dell'Agenzia descrive le linee guida strategiche e gli obiettivi che essa intende perseguire e illustra le caratteristiche di ciascun programma proposto dai capi unita', che rappresentano i centri di responsabilita'. In particolare, la relazione deve contenere per ciascun programma: a) la descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire in termini di bilancio, nel rispetto dei principi di economicita', efficienza ed efficacia; b) l'indicazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche, sia interne che esterne all'Agenzia, che sono impiegate in fase di attuazione del programma; c) l'individuazione delle entrate necessarie per la realizzazione del programma; d) l'ammontare della spesa prevista, con riferimento a ogni attivita'; e) l'indicazione delle finalita' che si intendono perseguire sulla base delle capacita' o potenzialita' produttive interne, nonche' le azioni commerciali che sui vari prodotti si intendono sviluppare sulla base delle prevedibili commesse pubbliche e di quelle acquisibili sul mercato. 2. I documenti di bilancio sono: a) il programma triennale di attivita' dell'Agenzia; b) il conto economico dell'ultimo esercizio approvato; c) lo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio approvato; d) il rendiconto finanziario preconsuntivo dell'ultimo esercizio approvato. 3. Al programma triennale di attivita' dell'Agenzia e' allegata una relazione nella quale sono illustrati gli interventi in corso di realizzazione, quelli programmati e i relativi aggiornamenti.