Art. 8. Formazione del budget di esercizio 1. Il budget di esercizio e' formulato da ogni unita' produttiva ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. 2. Le parti economiche del budget di esercizio sono formulate in termini di competenza, come quelle del bilancio programmatico triennale. 3. I bilanci delle singole unita' produttive sono consolidati in un bilancio di Agenzia e redatti con le seguenti modalita': a) il conto economico secondo schemi di pratica consolidata di tipo gestionale allo scopo di mettere in evidenza la dinamica della formazione del risultato di esercizio; b) lo stato patrimoniale secondo lo schema previsto dal codice civile; c) il rendiconto finanziario. 4. Il bilancio e' accompagnato da una relazione del Direttore. 5. Il Collegio dei revisori dei conti redige apposita relazione, contenente anche le valutazioni in ordine all'attendibilita' delle entrate e alla congruita' delle spese. 6. Il budget di esercizio approvato costituisce strumento per la verifica, sia a livello di Agenzia, che per ciascuna unita' produttiva, delle fondamentali variabili finanziarie, economiche e patrimoniali. 7. Entro il 30 luglio l'Agenzia invia una informativa al Ministro e al Collegio dei revisori dei conti contenente il consuntivo economico dell'attivita' al 30 giugno, corredata dal confronto con il budget di esercizio alla stessa data e con l'analisi degli scostamenti. Nella stessa informativa viene presentato il preconsuntivo annuale confrontato con il budget di esercizio e corredato con l'analisi degli scostamenti. 8. Il budget di esercizio approvato dal Ministro costituisce atto autorizzativo per le seguenti tipologie di spesa: a) le spese di funzionamento; b) i costi diretti per materiali e servizi acquisiti sul mercato relativi a commesse gia' autorizzate nel piano economico o sulla base di corrispettivi economici conformi a listini prezzi degli oneri a rimborso autorizzati, sempreche' le spese siano coperte dai rimborsi per materiali, materie prime, esternalizzazioni e oneri derivanti da ricorsi sussidiari e ausiliari al mercato da parte dell'Amministrazione della difesa o dai ricavi del committente privato; c) gli investimenti, nonche' altre categorie di spesa concernenti consulenze, oneri di rappresentanza e anticipazioni per conto dell'Amministrazione della difesa che sono soggetti ad atti autorizzativi della struttura centrale, qualora gia' autorizzati dal Direttore.