(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
                        Esercizio provvisorio 
 
    1. Quando l'approvazione del budget di esercizio  non  interviene
prima dell'inizio dell'esercizio  cui  lo  stesso  si  riferisce,  il
Ministro puo'  autorizzare,  per  non  oltre  sei  mesi,  l'esercizio
provvisorio  del  budget  deliberato  dall'Agenzia.  In   tal   caso,
l'esercizio e' limitato,  per  ogni  mese,  ad  un  dodicesimo  degli
stanziamenti previsti dal  suddetto  budget  deliberato,  ovvero  nei
limiti della maggiore  spesa  necessaria,  ove  si  tratti  di  spese
obbligatorie e non suscettibili di impegno e  pagamento  frazionabili
in dodicesimi. 
    2. Qualora manchi il budget di esercizio  formalmente  deliberato
dall'Agenzia  o  non  sia  intervenuta,   entro   il   31   dicembre,
l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, e' consentita la gestione
provvisoria e, in tal caso, si applica la disciplina di cui al  comma
1,  commisurando  i  dodicesimi  all'ultimo   budget   di   esercizio
regolarmente approvato.