Art. 9. Esercizio provvisorio 1. Quando l'approvazione del budget di esercizio non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministro puo' autorizzare, per non oltre sei mesi, l'esercizio provvisorio del budget deliberato dall'Agenzia. In tal caso, l'esercizio e' limitato, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti dal suddetto budget deliberato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. 2. Qualora manchi il budget di esercizio formalmente deliberato dall'Agenzia o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, e' consentita la gestione provvisoria e, in tal caso, si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo budget di esercizio regolarmente approvato.