Art. 11 
 
            Attivita' di gestione, ispezioni e controlli 
 
  1. Il  GSE,  nel  definire  adeguate  modalita'  organizzative  per
l'attuazione del presente decreto, si avvale di contributi e supporti
specialistici da parte di societa' controllate, in particolare per le
attivita'  di  istruttoria  tecnica  connesse  alla  valutazione  dei
progetti e per le attivita' di verifica e controllo. 
  2. Il GSE, in proprio o su mandato  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  effettua  ispezioni  in  sede  locale  per  accertare  la
conformita'  dei  dati  trasmessi  alla   reale   situazione.   Copia
dell'esito  delle  ispezioni  e'  inviata  al  medesimo  Ministero  e
all'operatore. 
  3. In caso di accertate difformita'  tra  quanto  dichiarato  e  la
situazione reale dell'unita' di cogenerazione,  ovvero  di  documenti
non veritieri ovvero di dichiarazioni false e mendaci, il GSE annulla
il beneficio economico per tutti gli anni  sulle  cui  produzioni  la
difformita' ha avuto effetti, con recupero delle somme  eventualmente
erogate  o  dei  benefici  concessi  e  trasmette  all'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas l'esito  degli  accertamenti  effettuati
per l'applicazione delle  sanzioni  di  cui  all'art.  2,  comma  20,
lettera c) della legge 14 novembre 1995, n.481. 
  4. Nei casi in cui le difformita' accertate ai sensi dei commi 1  e
2 derivino da carenze impiantistiche o di sistemi di misurazione  che
non permettano di definire con precisione le grandezze utili  per  la
definizione  dell'incentivo  economico,  l'operatore  e'  tenuto   ad
intervenire apportando le modifiche ritenute necessarie dal  GSE;  in
tali casi, fermo restando quanto previsto al comma 2, ogni  forma  di
incentivazione e' sospesa, senza possibilita' di recupero  temporale,
fino al completamento delle modifiche.