Art. 11 Attivita' di gestione, ispezioni e controlli 1. Il GSE, nel definire adeguate modalita' organizzative per l'attuazione del presente decreto, si avvale di contributi e supporti specialistici da parte di societa' controllate, in particolare per le attivita' di istruttoria tecnica connesse alla valutazione dei progetti e per le attivita' di verifica e controllo. 2. Il GSE, in proprio o su mandato del Ministero dello sviluppo economico, effettua ispezioni in sede locale per accertare la conformita' dei dati trasmessi alla reale situazione. Copia dell'esito delle ispezioni e' inviata al medesimo Ministero e all'operatore. 3. In caso di accertate difformita' tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'unita' di cogenerazione, ovvero di documenti non veritieri ovvero di dichiarazioni false e mendaci, il GSE annulla il beneficio economico per tutti gli anni sulle cui produzioni la difformita' ha avuto effetti, con recupero delle somme eventualmente erogate o dei benefici concessi e trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n.481. 4. Nei casi in cui le difformita' accertate ai sensi dei commi 1 e 2 derivino da carenze impiantistiche o di sistemi di misurazione che non permettano di definire con precisione le grandezze utili per la definizione dell'incentivo economico, l'operatore e' tenuto ad intervenire apportando le modifiche ritenute necessarie dal GSE; in tali casi, fermo restando quanto previsto al comma 2, ogni forma di incentivazione e' sospesa, senza possibilita' di recupero temporale, fino al completamento delle modifiche.