Art. 12 
 
                    Comunicazioni e monitoraggio 
 
  1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il GSE trasmette  al  Ministero
dello  sviluppo  economico  e,  per  conoscenza,  all'Autorita'   per
l'energia elettrica e  il  gas,  anche  in  formato  elettronico,  un
prospetto  riepilogativo  delle  richieste  di  riconoscimento   come
cogenerazione  pervenute  relativamente  alla  produzione  effettuata
nell'anno solare precedente. 
  2. Per ciascuna unita' di cogenerazione, il  prospetto  di  cui  al
comma 1 riporta almeno: le  principali  caratteristiche  tecniche;  i
dati tecnici di funzionamento relativi  all'anno  solare  precedente;
l'esito dell'esame documentale svolto dal GSE. 
  3. Il GSE conduce a scadenza triennale  un'indagine  per  accertare
che il regime di  sostegno  vigente  per  la  cogenerazione  ad  alto
rendimento  si  mantenga  in  linea  con  quello   riconosciuto   nei
principali Stati membri dell'Unione europea, anche nei  riguardi  del
suo valore economico, riferendo al Ministero dello sviluppo economico
sui risultati di tale accertamento. 
    Roma, 5 settembre 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romani