Art. 12 Comunicazioni e monitoraggio 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il GSE trasmette al Ministero dello sviluppo economico e, per conoscenza, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche in formato elettronico, un prospetto riepilogativo delle richieste di riconoscimento come cogenerazione pervenute relativamente alla produzione effettuata nell'anno solare precedente. 2. Per ciascuna unita' di cogenerazione, il prospetto di cui al comma 1 riporta almeno: le principali caratteristiche tecniche; i dati tecnici di funzionamento relativi all'anno solare precedente; l'esito dell'esame documentale svolto dal GSE. 3. Il GSE conduce a scadenza triennale un'indagine per accertare che il regime di sostegno vigente per la cogenerazione ad alto rendimento si mantenga in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione europea, anche nei riguardi del suo valore economico, riferendo al Ministero dello sviluppo economico sui risultati di tale accertamento. Roma, 5 settembre 2011 Il Ministro: Romani