Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni  di  cui
al decreto legislativo 20/2007, ed inoltre le seguenti: 
    a) unita' di cogenerazione o sezione di cogenerazione:  parte  di
un impianto di cogenerazione la quale,  in  condizioni  ordinarie  di
esercizio,   funziona   indipendentemente   da   ogni   altra   parte
dell'impianto di cogenerazione stesso; 
    b) rifacimento: intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata
in vigore del decreto legislativo 20/2007 su una unita' di produzione
cogenerativa o non cogenerativa in esercizio da almeno  dodici  anni,
che comporti la totale ricostruzione o la sostituzione con componenti
nuovi di almeno due dei componenti principali, come definiti  qui  di
seguito. 
  Per gli impianti con turbine a gas, sono componenti principali:  la
turbina stessa, lo scambiatore di calore a  recupero,  l'alternatore.
Per gli impianti con turbine a  vapore  o  a  fluido  organico,  sono
componenti principali: la turbina stessa, il  generatore  di  vapore,
l'alternatore. Per gli impianti in ciclo combinato  gas-vapore,  sono
componenti principali: la turbina a gas,  la  turbina  a  vapore,  il
generatore di vapore a recupero, uno dei  due  alternatori  asserviti
alla turbina a gas ed alla turbina a vapore.  Per  gli  impianti  con
motori a combustione interna o esterna, sono  componenti  principali:
il motore stesso, lo scambiatore per il recupero di calore dai  fumi,
l'alternatore. L'intervento di rifacimento di unita' di cogenerazione
abbinata  alla  rete  di   teleriscaldamento,   ove   riferito   alla
configurazione che comprenda anche la rete di  teleriscaldamento,  in
aggiunta alle condizioni sopra elencate, deve prevedere interventi di
potenziamento della rete  stessa  che  comportino  una  capacita'  di
trasporto aggiuntiva, espressa in termini di TEP/anno, non  inferiore
al trenta per cento della capacita' di trasporto nominale antecedente
l'intervento di rifacimento. 
  Si considera  "rifacimento"  l'intervento  tecnologico,  realizzato
dopo l'entrata in vigore  del  decreto  legislativo  20/2007  su  una
unita' di produzione in esercizio da almeno dodici anni, che comporti
l'istallazione  di  una  nuova  turbina  a  vapore  e  di  un   nuovo
alternatore all'interno di un sito dove sia gia' presente un impianto
di produzione di energia  elettrica  non  cogenerativo,  quando  tali
nuove unita', affiancate alle preesistenti,  siano  finalizzate  alla
produzione di energia in regime di CAR; non si considera  rifacimento
l'intervento in cui l'installazione delle nuove unita' interessi solo
una sezione della turbina esistente; 
    c) nuova unita' di cogenerazione: unita' di cogenerazione entrata
in esercizio, a seguito di nuova costruzione, dopo la data di entrata
in vigore del decreto legislativo 20/2007; 
    d) data di entrata in esercizio di una unita'  di  cogenerazione:
data in cui e' stato effettuato il primo funzionamento  in  parallelo
con il sistema elettrico nazionale dell'unita',  come  risulta  dalla
denuncia dell'UTF di attivazione di officina elettrica; 
    e) operatore: soggetto giuridico che detiene la proprieta' o  che
ha la disponibilita' dell'unita' di cogenerazione; 
    f) rete di teleriscaldamento: rete di tubazioni che  distribuisce
energia  termica  in  forma  di  vapore,  acqua   calda   o   liquidi
refrigerati, dall'unita' di cogenerazione  verso  una  pluralita'  di
edifici o siti, per il riscaldamento o il  raffreddamento  di  spazi,
che rientra nella proprieta' o nella disponibilita' dell'operatore  o
di societa'  controllata  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in
materia di separazione proprietaria, amministrativa e  contabile  per
le imprese del settore  dell'energia  elettrica  e  del  gas.  Devono
essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
      a. la rete deve svilupparsi su terreni pubblici ovvero su  piu'
terreni  privati,  in  ogni  caso  non  esclusivamente  riconducibili
all'operatore cosi' come definito dalla lettera e); 
      b. l'allacciamento alla rete deve avvenire mediante dispositivi
dotati  di  appositi  strumenti   di   misura   che   consentano   la
contabilizzazione  e  la  periodica  fatturazione  agli  utenti   del
servizio ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2000 n.  370  e
successive modifiche ed integrazioni; 
      c. la cessione dell'energia termica deve riguardare utenti  del
servizio diversi da soggetti o pertinenze riconducibili all'operatore
e deve essere regolata  da  contratti  di  somministrazione,  atti  a
disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura.