Art. 2 Definizioni 1.Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 20/2007, ed inoltre le seguenti: a) unita' di cogenerazione o sezione di cogenerazione: parte di un impianto di cogenerazione la quale, in condizioni ordinarie di esercizio, funziona indipendentemente da ogni altra parte dell'impianto di cogenerazione stesso; b) rifacimento: intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007 su una unita' di produzione cogenerativa o non cogenerativa in esercizio da almeno dodici anni, che comporti la totale ricostruzione o la sostituzione con componenti nuovi di almeno due dei componenti principali, come definiti qui di seguito. Per gli impianti con turbine a gas, sono componenti principali: la turbina stessa, lo scambiatore di calore a recupero, l'alternatore. Per gli impianti con turbine a vapore o a fluido organico, sono componenti principali: la turbina stessa, il generatore di vapore, l'alternatore. Per gli impianti in ciclo combinato gas-vapore, sono componenti principali: la turbina a gas, la turbina a vapore, il generatore di vapore a recupero, uno dei due alternatori asserviti alla turbina a gas ed alla turbina a vapore. Per gli impianti con motori a combustione interna o esterna, sono componenti principali: il motore stesso, lo scambiatore per il recupero di calore dai fumi, l'alternatore. L'intervento di rifacimento di unita' di cogenerazione abbinata alla rete di teleriscaldamento, ove riferito alla configurazione che comprenda anche la rete di teleriscaldamento, in aggiunta alle condizioni sopra elencate, deve prevedere interventi di potenziamento della rete stessa che comportino una capacita' di trasporto aggiuntiva, espressa in termini di TEP/anno, non inferiore al trenta per cento della capacita' di trasporto nominale antecedente l'intervento di rifacimento. Si considera "rifacimento" l'intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007 su una unita' di produzione in esercizio da almeno dodici anni, che comporti l'istallazione di una nuova turbina a vapore e di un nuovo alternatore all'interno di un sito dove sia gia' presente un impianto di produzione di energia elettrica non cogenerativo, quando tali nuove unita', affiancate alle preesistenti, siano finalizzate alla produzione di energia in regime di CAR; non si considera rifacimento l'intervento in cui l'installazione delle nuove unita' interessi solo una sezione della turbina esistente; c) nuova unita' di cogenerazione: unita' di cogenerazione entrata in esercizio, a seguito di nuova costruzione, dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007; d) data di entrata in esercizio di una unita' di cogenerazione: data in cui e' stato effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico nazionale dell'unita', come risulta dalla denuncia dell'UTF di attivazione di officina elettrica; e) operatore: soggetto giuridico che detiene la proprieta' o che ha la disponibilita' dell'unita' di cogenerazione; f) rete di teleriscaldamento: rete di tubazioni che distribuisce energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, dall'unita' di cogenerazione verso una pluralita' di edifici o siti, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, che rientra nella proprieta' o nella disponibilita' dell'operatore o di societa' controllata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di separazione proprietaria, amministrativa e contabile per le imprese del settore dell'energia elettrica e del gas. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a. la rete deve svilupparsi su terreni pubblici ovvero su piu' terreni privati, in ogni caso non esclusivamente riconducibili all'operatore cosi' come definito dalla lettera e); b. l'allacciamento alla rete deve avvenire mediante dispositivi dotati di appositi strumenti di misura che consentano la contabilizzazione e la periodica fatturazione agli utenti del servizio ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2000 n. 370 e successive modifiche ed integrazioni; c. la cessione dell'energia termica deve riguardare utenti del servizio diversi da soggetti o pertinenze riconducibili all'operatore e deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura.