Art. 3 
 
           Condizioni per l'accesso al regime di sostegno 
 
  1. Le unita' di cogenerazione entrate in esercizio a decorrere  dal
1° gennaio  2011  sono  considerate  CAR,  ai  fini  dell'accesso  ai
benefici economici di cui  al  presente  decreto,  se  rispondono  ai
criteri indicati  nel  decreto  4  agosto  2011  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio  e  del  mare,  ed  annessi  allegati  (che  si
riportano per correntezza in allegato al presente decreto,  con  pari
numerazione). 
  2. Le unita' di cogenerazione entrate in esercizio tra il  7  marzo
2007 e il 31 dicembre 2010, qualora non rientrino  nella  definizione
di CAR secondo i criteri indicati nel decreto 4 agosto 2011 citato al
comma 1, sono  considerate  cogenerative,  ai  fini  dell'accesso  ai
benefici economici di cui al presente  decreto,  se  rispondono  alle
condizioni e ai criteri indicati dalla delibera 42/2002 e  successive
modifiche ed integrazioni, fermo restando che  i  benefici  economici
sono riconosciuti secondo le modalita' del presente decreto. 
  3. Le unita' di cogenerazione  entrate  in  esercizio  dopo  il  1°
aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007,  riconosciute  cogenerative  ai
sensi delle norme applicabili alla  data  di  entrata  in  esercizio,
accedono ai benefici economici di cui al presente decreto nei  limiti
e  alle  condizioni  indicati  all'art.  29,  comma  4,  del  decreto
legislativo 28/2011, fermo restando che  i  benefici  economici  sono
riconosciuti secondo le modalita' del presente decreto.