Art. 3 Condizioni per l'accesso al regime di sostegno 1. Le unita' di cogenerazione entrate in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2011 sono considerate CAR, ai fini dell'accesso ai benefici economici di cui al presente decreto, se rispondono ai criteri indicati nel decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed annessi allegati (che si riportano per correntezza in allegato al presente decreto, con pari numerazione). 2. Le unita' di cogenerazione entrate in esercizio tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2010, qualora non rientrino nella definizione di CAR secondo i criteri indicati nel decreto 4 agosto 2011 citato al comma 1, sono considerate cogenerative, ai fini dell'accesso ai benefici economici di cui al presente decreto, se rispondono alle condizioni e ai criteri indicati dalla delibera 42/2002 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando che i benefici economici sono riconosciuti secondo le modalita' del presente decreto. 3. Le unita' di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute cogenerative ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio, accedono ai benefici economici di cui al presente decreto nei limiti e alle condizioni indicati all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 28/2011, fermo restando che i benefici economici sono riconosciuti secondo le modalita' del presente decreto.