Art. 4 Regime di sostegno 1. Le unita' di cogenerazione, come definite all'art. 1 del presente decreto, hanno diritto, per ciascun anno solare in cui soddisfano i requisiti di CAR, al rilascio di certificati bianchi, in numero commisurato al risparmio di energia primaria realizzato nell'anno in questione, se positivo, calcolato come segue: Parte di provvedimento in formato grafico 2. I certificati bianchi sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'art. 7 e fermo restando quanto disposto dal comma 3, per un periodo di: a) dieci anni solari, per le unita' di cogenerazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) diverse da quelle comprese alla lettera b) del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unita' di cogenerazione; b) quindici anni solari, per le unita' di cogenerazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) abbinate a reti di teleriscaldamento, ove l'intervento comprenda anche la rete, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unita' di cogenerazione; c) cinque anni solari, per le unita' di cogenerazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), nel limite del 30% di quanto riconosciuto alle unita' di cui alle lettere precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nell'ambito del periodo di diritto al riconoscimento dei certificati bianchi di cui al comma 2 sono inclusi, senza alcun recupero o diritto a proroghe, gli anni in cui l'unita' di cogenerazione non rispetta le condizioni di cui all'art. 3, ferma restando la validita' del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato per la realizzazione e l'esercizio della medesima unita'. 4. La decorrenza indicata dal comma 2 puo' essere prorogata, su motivata richiesta del produttore, fino al terzo anno solare successivo alla data di entrata in esercizio dell'unita' di cogenerazione, pena la decadenza del diritto all'accesso agli incentivi di cui al presente decreto.