Art. 6 
 
                    Cumulabilita' degli incentivi 
 
  1. Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con
altri incentivi pubblici o regimi di  sostegno  comunque  denominati,
fatto salvo quanto previsto ai successivi commi. 
  2. Il  diritto  agli  incentivi  di  cui  al  presente  decreto  e'
cumulabile, nel rispetto delle relative modalita' applicative: 
    a) con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione; 
    b) con altri incentivi pubblici in conto capitale  non  eccedenti
il 40 per cento del costo dell'investimento nel caso di  impianti  di
potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30  per  cento  nel
caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il
20 per cento nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW; 
    c) con l'accesso alla detassazione dal reddito di  impresa  degli
investimenti in macchinari e apparecchiature. 
  Resta ferma  l'applicazione  dei  regimi  previsti  per  i  sistemi
efficienti di utenza  di  cui  agli  articoli  2  e  10  del  decreto
legislativo 115/2008, per le reti interne di utenza di  cui  all'art.
33 della legge 99/2009, per lo scambio sul posto di cui alla delibera
AEEG 74/08 e per l'esenzione dall'obbligo  di  cui  all'art.  11  del
decreto legislativo 79/99,  nei  limiti  delle  rispettive  modalita'
applicative. 
  3. Gli operatori che hanno avuto accesso ai certificati bianchi  ai
sensi dei  decreti  20  luglio  2004  del  Ministro  delle  attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  possono
accedere ai benefici di cui al presente decreto  previa  rinuncia  al
godimento  del  diritto  dell'intero  quantitativo  dei   certificati
bianchi ottenuti a valere sulle medesime unita' di cogenerazione.  In
tale caso il calcolo e la valorizzazione del risparmio ottenuto  sono
contabilizzati secondo i criteri del presente decreto, effettuando il
relativo conguaglio in caso di differenza tra i due benefici. 
  4. Gli impianti  di  cogenerazione  abbinati  al  teleriscaldamento
realizzati in attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto
2004, n.239, che hanno avuto accesso ai certificati  verdi  ai  sensi
dell'art. 14 del decreto legislativo 20/2007, non possono accedere ai
benefici di cui al presente decreto.