Art. 6 Cumulabilita' degli incentivi 1. Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi. 2. Il diritto agli incentivi di cui al presente decreto e' cumulabile, nel rispetto delle relative modalita' applicative: a) con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione; b) con altri incentivi pubblici in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20 per cento nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW; c) con l'accesso alla detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature. Resta ferma l'applicazione dei regimi previsti per i sistemi efficienti di utenza di cui agli articoli 2 e 10 del decreto legislativo 115/2008, per le reti interne di utenza di cui all'art. 33 della legge 99/2009, per lo scambio sul posto di cui alla delibera AEEG 74/08 e per l'esenzione dall'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 79/99, nei limiti delle rispettive modalita' applicative. 3. Gli operatori che hanno avuto accesso ai certificati bianchi ai sensi dei decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e successive modifiche ed integrazioni, possono accedere ai benefici di cui al presente decreto previa rinuncia al godimento del diritto dell'intero quantitativo dei certificati bianchi ottenuti a valere sulle medesime unita' di cogenerazione. In tale caso il calcolo e la valorizzazione del risparmio ottenuto sono contabilizzati secondo i criteri del presente decreto, effettuando il relativo conguaglio in caso di differenza tra i due benefici. 4. Gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento realizzati in attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n.239, che hanno avuto accesso ai certificati verdi ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 20/2007, non possono accedere ai benefici di cui al presente decreto.