Art. 7 
 
Valutazione preliminare dell'unita' di cogenerazione non in esercizio 
 
  1. Gli operatori che intendono accedere al regime di  sostegno  per
unita' di cogenerazione che non sono ancora in esercizio  inviano  al
GSE,  in  copia   al   Ministero   dello   sviluppo   economico,   la
documentazione tecnica  ed  amministrativa  riguardante  l'unita'  di
cogenerazione per un esame preliminare,  volto  ad  accertare  se  la
configurazione di impianto e la strumentazione di corredo  permettano
di individuare le grandezze che concorrono a qualificare l'unita'  di
cogenerazione come CAR. La documentazione tecnica e' redatta  secondo
la modulistica che sara' resa disponibile, sul sito internet del GSE,
previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico, entro  il
30 settembre 2011. 
  2. Il GSE si esprime entro 120 giorni solari dal ricevimento  della
documentazione presentata ai sensi del comma 1, circa la  sufficienza
della  documentazione  stessa,  individuando  eventuali  carenze   ed
indicando le eventuali modifiche da  apportare.  Se  l'operatore  non
intende apportare le modifiche indicate dal GSE,  questi  adotta,  in
fase   di   riconoscimento,   ipotesi   conservative   a    vantaggio
dell'Amministrazione. 
  3. La documentazione tecnica ed amministrativa di cui al  comma  1,
completa delle eventuali modifiche  indicate  dal  GSE  ed  accettate
dall'operatore, costituisce il quadro di riferimento per l'unita'  di
cogenerazione ed esime l'operatore dalla presentazione  di  ulteriore
documentazione nella fase di riconoscimento di cui all'art. 8,  fatti
salvi i dati di esercizio consuntivi dell'anno precedente e l'obbligo
di trasmissione al GSE e al Ministero  dello  sviluppo  economico  di
variazioni che possano incidere in modo  significativo  sul  rispetto
della condizione tecnica di cogenerazione.