Art. 7 Valutazione preliminare dell'unita' di cogenerazione non in esercizio 1. Gli operatori che intendono accedere al regime di sostegno per unita' di cogenerazione che non sono ancora in esercizio inviano al GSE, in copia al Ministero dello sviluppo economico, la documentazione tecnica ed amministrativa riguardante l'unita' di cogenerazione per un esame preliminare, volto ad accertare se la configurazione di impianto e la strumentazione di corredo permettano di individuare le grandezze che concorrono a qualificare l'unita' di cogenerazione come CAR. La documentazione tecnica e' redatta secondo la modulistica che sara' resa disponibile, sul sito internet del GSE, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 settembre 2011. 2. Il GSE si esprime entro 120 giorni solari dal ricevimento della documentazione presentata ai sensi del comma 1, circa la sufficienza della documentazione stessa, individuando eventuali carenze ed indicando le eventuali modifiche da apportare. Se l'operatore non intende apportare le modifiche indicate dal GSE, questi adotta, in fase di riconoscimento, ipotesi conservative a vantaggio dell'Amministrazione. 3. La documentazione tecnica ed amministrativa di cui al comma 1, completa delle eventuali modifiche indicate dal GSE ed accettate dall'operatore, costituisce il quadro di riferimento per l'unita' di cogenerazione ed esime l'operatore dalla presentazione di ulteriore documentazione nella fase di riconoscimento di cui all'art. 8, fatti salvi i dati di esercizio consuntivi dell'anno precedente e l'obbligo di trasmissione al GSE e al Ministero dello sviluppo economico di variazioni che possano incidere in modo significativo sul rispetto della condizione tecnica di cogenerazione.