Art. 8 Procedure per il riconoscimento di CAR e per l'accesso al regime di sostegno 1. Per l'accesso al regime di sostegno, gli operatori trasmettono al GSE la domanda di riconoscimento di CAR utilizzando la modulistica resa disponibile dal GSE, di cui al comma 2. La prima domanda di riconoscimento e' completa di copia della denuncia di officina elettrica, del verbale di verifica redatto dall'UTF e della comunicazione della data di entrata in esercizio; per gli impianti di cui all'art. 3, comma 2, la domanda esprime anche l'eventuale richiesta, da parte dell'operatore, di riconoscimento ai sensi della delibera 42/02 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e successive modifiche ed integrazioni, che rimane valida per tutto il periodo di diritto ai certificati bianchi. 2. La modulistica per l'invio dei dati, previa approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico, e' resa disponibile sul sito internet del GSE entro il 30 settembre 2011, liberamente utilizzabile da parte di chiunque e in formato modificabile, unitamente alle istruzioni operative per la compilazione e all'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per l'invio.7 3. Per le unita' di cogenerazione di cui all'art. 3, commi 2 e 3, gli operatori sono tenuti a verificare che i dati eventualmente gia' inviati al GSE corrispondano a quanto richiesto ai sensi del presente decreto ed a trasmettere allo stesso GSE una dichiarazione confermativa ovvero la documentazione integrativa necessaria, convalidate da perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato. 4. Le domande di cui al comma 1 e le dichiarazioni o la documentazione di cui al comma 3 sono inviate al GSE entro il 30 novembre 2011, per gli esercizi degli anni precedenti il 2011, ed entro il 31 marzo di ogni anno per gli esercizi degli anni successivi. 5. Entro 120 giorni solari dalla ricezione delle domande di cui al comma 4, il GSE, verificato che la documentazione di cui al comma 1 sia completa e correttamente compilata e che i dati forniti siano congrui, si pronuncia accogliendo oppure respingendo la richiesta di riconoscimento. L'accoglimento o il respingimento sono motivati con i valori degli indici energetici calcolati dal GSE in conformita' dei criteri stabiliti nel decreto 4 agosto 2011 per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, o dei criteri vigenti all'epoca dell'entrata in esercizio, limitatamente all'accesso agli incentivi, per gli impianti di cui all'art. 3 commi 2 e 3. Per il primo anno di attuazione del presente decreto, il termine di cui al presente comma e' fissato in 180 giorni. 6. La domanda di cui al comma 4 e' respinta per le unita' di cogenerazione non dotate di strumentazione idonea a definire le grandezze fisiche necessarie, ai sensi dell'art. 4, per il calcolo dei benefici. In tal caso, l'operatore, qualora voglia usufruire del regime di sostegno, e' tenuto a dotare l'unita' di cogenerazione della strumentazione necessaria entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; l'eventuale riconoscimento dei benefici decorre dalla data di avvenuta dotazione, ferma restando la durata temporale di cui all'art. 4, comma 2. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 5.3 dell'allegato II al decreto 4 agosto 2011 per le sole sezioni di micro cogenerazione. 7. In caso di non completezza o di non verosimiglianza della documentazione, il GSE invita l'operatore a produrre, entro sessanta giorni, documentazione integrativa. Trascorsa invano tale data, la richiesta di riconoscimento si intende respinta senza-bisogno di alcuna comunicazione ulteriore. L'invito a produrre documentazione integrativa sospende i termini temporali di cui al comma 5. Tali termini riprendono a decorrere quando il GSE riceve la documentazione integrativa richiesta. 8. Se la richiesta di riconoscimento come CAR e' accolta, il GSE rilascia all'operatore un numero di certificati bianchi calcolato in base all'art. 4, comma 1.