Art. 8 
 
Procedure per il riconoscimento di CAR e per l'accesso al  regime  di
                              sostegno 
 
  1. Per l'accesso al regime di sostegno, gli  operatori  trasmettono
al GSE la domanda di riconoscimento di CAR utilizzando la modulistica
resa disponibile dal GSE, di cui al comma  2.  La  prima  domanda  di
riconoscimento e'  completa  di  copia  della  denuncia  di  officina
elettrica,  del  verbale  di  verifica  redatto  dall'UTF   e   della
comunicazione della data di entrata in esercizio; per gli impianti di
cui all'art.  3,  comma  2,  la  domanda  esprime  anche  l'eventuale
richiesta, da parte dell'operatore, di riconoscimento ai sensi  della
delibera 42/02 dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  e
successive modifiche ed integrazioni, che rimane valida per tutto  il
periodo di diritto ai certificati bianchi. 
  2. La modulistica per l'invio dei  dati,  previa  approvazione  del
Ministero dello Sviluppo Economico,  e'  resa  disponibile  sul  sito
internet del GSE entro il 30 settembre 2011, liberamente utilizzabile
da parte di chiunque  e  in  formato  modificabile,  unitamente  alle
istruzioni operative per la compilazione  e  all'indirizzo  di  posta
elettronica da utilizzare per l'invio.7 
  3. Per le unita' di cogenerazione di cui all'art. 3, commi 2  e  3,
gli operatori sono tenuti a verificare che i dati eventualmente  gia'
inviati al GSE corrispondano a quanto richiesto ai sensi del presente
decreto  ed  a  trasmettere  allo  stesso   GSE   una   dichiarazione
confermativa  ovvero  la   documentazione   integrativa   necessaria,
convalidate da perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato. 
  4.  Le  domande  di  cui  al  comma  1  e  le  dichiarazioni  o  la
documentazione di cui al comma 3 sono inviate  al  GSE  entro  il  30
novembre 2011, per gli esercizi degli anni  precedenti  il  2011,  ed
entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  per  gli  esercizi  degli  anni
successivi. 
  5. Entro 120 giorni solari dalla ricezione delle domande di cui  al
comma 4, il GSE, verificato che la documentazione di cui al  comma  1
sia completa e correttamente compilata e che  i  dati  forniti  siano
congrui, si pronuncia accogliendo oppure respingendo la richiesta  di
riconoscimento. L'accoglimento o il respingimento sono motivati con i
valori degli indici energetici calcolati dal GSE in  conformita'  dei
criteri stabiliti nel decreto 4 agosto 2011 per gli impianti  di  cui
all'art. 3, comma 1, o dei criteri vigenti all'epoca dell'entrata  in
esercizio, limitatamente all'accesso agli incentivi, per gli impianti
di cui all'art. 3 commi 2 e 3. Per il primo anno  di  attuazione  del
presente decreto, il termine di cui al presente comma e'  fissato  in
180 giorni. 
  6. La domanda di cui al comma  4  e'  respinta  per  le  unita'  di
cogenerazione non dotate  di  strumentazione  idonea  a  definire  le
grandezze fisiche necessarie, ai sensi dell'art. 4,  per  il  calcolo
dei benefici. In tal caso, l'operatore, qualora voglia usufruire  del
regime di sostegno, e' tenuto  a  dotare  l'unita'  di  cogenerazione
della strumentazione necessaria entro e non oltre due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto; l'eventuale riconoscimento
dei benefici decorre dalla data di avvenuta dotazione, ferma restando
la durata temporale di cui all'art. 4, comma 2.  Resta  fermo  quanto
previsto al paragrafo 5.3 dell'allegato II al decreto 4  agosto  2011
per le sole sezioni di micro cogenerazione. 
  7. In caso di  non  completezza  o  di  non  verosimiglianza  della
documentazione, il GSE invita l'operatore a produrre, entro  sessanta
giorni, documentazione integrativa. Trascorsa invano  tale  data,  la
richiesta di riconoscimento  si  intende  respinta  senza-bisogno  di
alcuna comunicazione ulteriore. L'invito  a  produrre  documentazione
integrativa sospende i termini temporali di  cui  al  comma  5.  Tali
termini riprendono a decorrere quando il GSE riceve la documentazione
integrativa richiesta. 
  8. Se la richiesta di riconoscimento come CAR e'  accolta,  il  GSE
rilascia all'operatore un numero di certificati bianchi calcolato  in
base all'art. 4, comma 1.