Art. 9 Certificati bianchi 1. I certificati bianchi riconosciuti ai sensi dell'art. 4 sono ascrivibili alla II tipologia cosi' come definita dalle regole di funzionamento di cui agli articoli 10, comma 3, dei decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, e successive modifiche ed integrazioni. I suddetti certificati bianchi possono essere utilizzati per l'assolvimento della propria quota d'obbligo da parte dei soggetti obbligati, ai sensi delle disposizioni in materia di risparmio energetico di cui ai citati decreti 20 luglio 2004, oppure essere oggetto di scambio e contrattazione tra gli operatori che li detengono e i soggetti obbligati stessi. 2. In alternativa all'utilizzo indicato al comma 1, l'operatore puo' chiedere al GSE il ritiro dei certificati bianchi cui ha diritto. In tali casi, il GSE ritira i certificati bianchi al prezzo, stabilito in attuazione dell'art. 6, comma 1 del decreto 21 dicembre 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vigente per gli stessi al momento dell'entrata in esercizio dell'unita' di cogenerazione. Per le unita' di cogenerazione entrate in esercizio in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, il prezzo di riferimento e' quello vigente alla medesima data di entrata in vigore. Il prezzo di ritiro rimane costante per tutta la durata del periodo di incentivazione. 3. L'autorizzazione alla emissione fattura e' rilasciata dal GSE contestualmente al riconoscimento di CAR di cui all'art. 8, comma 5. L'importo della fattura e' pari al prezzo complessivo di ritiro, calcolato in base a quanto stabilito al comma 2, diminuito di una quota non superiore all'uno per cento che, previa adeguata motivazione fornita al Ministero dello sviluppo economico, il GSE e' autorizzato a trattenere a titolo di rimborso delle spese di istruttoria. Il GSE salda la relativa fattura entro 45 giorni solari continuativi dalla data di ricezione. 4. I certificati bianchi acquistati dal GSE ai sensi del comma 2 non possono essere oggetto di successive contrattazioni con i soggetti obbligati, indicati al comma 1. Nell'ambito dell'aggiornamento del decreto 21 dicembre 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' con cui i risparmi di energia primaria connessi ai certificati bianchi ritirati dal GSE ai sensi del comma 2 sono contabilizzati ai fini degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico.