Art. 9 
 
                         Certificati bianchi 
 
  1. I certificati bianchi riconosciuti ai  sensi  dell'art.  4  sono
ascrivibili alla II tipologia cosi' come  definita  dalle  regole  di
funzionamento di cui agli articoli 10, comma 3, dei decreti 20 luglio
2004 del Ministro delle attivita'  produttive,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'ambiente  e  tutela  del  territorio,   e   successive
modifiche ed integrazioni. I  suddetti  certificati  bianchi  possono
essere utilizzati per l'assolvimento della propria quota d'obbligo da
parte dei soggetti obbligati, ai sensi delle disposizioni in  materia
di risparmio energetico di cui ai  citati  decreti  20  luglio  2004,
oppure essere oggetto di scambio e contrattazione tra  gli  operatori
che li detengono e i soggetti obbligati stessi. 
  2. In alternativa all'utilizzo indicato  al  comma  1,  l'operatore
puo' chiedere al  GSE  il  ritiro  dei  certificati  bianchi  cui  ha
diritto. In tali casi, il GSE ritira i certificati bianchi al prezzo,
stabilito in attuazione dell'art. 6, comma 1 del decreto 21  dicembre
2007 del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
vigente  per  gli  stessi  al  momento  dell'entrata   in   esercizio
dell'unita' di cogenerazione. Per le unita' di cogenerazione  entrate
in esercizio in data antecedente a quella di entrata  in  vigore  del
presente decreto, il prezzo di riferimento  e'  quello  vigente  alla
medesima data di entrata  in  vigore.  Il  prezzo  di  ritiro  rimane
costante per tutta la durata del periodo di incentivazione. 
  3. L'autorizzazione alla emissione fattura e'  rilasciata  dal  GSE
contestualmente al riconoscimento di CAR di cui all'art. 8, comma  5.
L'importo della fattura e' pari  al  prezzo  complessivo  di  ritiro,
calcolato in base a quanto stabilito al comma  2,  diminuito  di  una
quota  non  superiore  all'uno  per  cento   che,   previa   adeguata
motivazione fornita al Ministero dello sviluppo economico, il GSE  e'
autorizzato  a  trattenere  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  di
istruttoria. Il GSE salda la relativa fattura entro 45 giorni  solari
continuativi dalla data di ricezione. 
  4. I certificati bianchi acquistati dal GSE ai sensi  del  comma  2
non  possono  essere  oggetto  di  successive  contrattazioni  con  i
soggetti   obbligati,    indicati    al    comma    1.    Nell'ambito
dell'aggiornamento del decreto 21 dicembre 2007  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' con  cui
i risparmi  di  energia  primaria  connessi  ai  certificati  bianchi
ritirati dal GSE ai sensi del comma 2  sono  contabilizzati  ai  fini
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico.