Art. 2 
 
 
                      Criteri di incentivazione 
 
  1. Il Ministero, nell'ambito del Fondo di finanziamento  ordinario,
provvede annualmente a destinare una quota delle risorse  disponibili
per interventi diretti a  favorire  la  mobilita'  dei  professori  e
ricercatori universitari che hanno prestato servizio presso corsi  di
laurea o sedi soppresse a seguito di procedure  di  razionalizzazione
dell'offerta didattica  che  chiedono  di  essere  trasferiti  presso
un'universita' di altra regione. 
  2. Per il riconoscimento degli incentivi devono  essere  rispettate
le seguenti condizioni: 
    a) possesso da parte dell'ateneo di  destinazione  dei  requisiti
previsti  annualmente,  nell'ambito  del   Fondo   di   finanziamento
ordinario,  per  accedere  agli  interventi  diretti  a  favorire  la
mobilita' del personale docente e ricercatore; 
    b) domanda di trasferimento da parte di professore che nel  corso
degli ultimi tre anni ha prestato servizio presso una sede  soppressa
o in via di soppressione ubicata in regione diversa da quella in  cui
e'  ubicata  l'universita'  di  destinazione,   oppure   domanda   di
trasferimento da parte di professore che nel corso degli  ultimi  tre
anni ha svolto non meno del 50  per  cento  della  propria  attivita'
didattica in una  classe  di  laurea  soppressa  dall'universita'  di
appartenenza a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta
formativa e ubicazione di quest'ultima in regione diversa  da  quella
in cui e' ubicata l'universita' di destinazione.