Art. 2 Criteri di incentivazione 1. Il Ministero, nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario, provvede annualmente a destinare una quota delle risorse disponibili per interventi diretti a favorire la mobilita' dei professori e ricercatori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica che chiedono di essere trasferiti presso un'universita' di altra regione. 2. Per il riconoscimento degli incentivi devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) possesso da parte dell'ateneo di destinazione dei requisiti previsti annualmente, nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario, per accedere agli interventi diretti a favorire la mobilita' del personale docente e ricercatore; b) domanda di trasferimento da parte di professore che nel corso degli ultimi tre anni ha prestato servizio presso una sede soppressa o in via di soppressione ubicata in regione diversa da quella in cui e' ubicata l'universita' di destinazione, oppure domanda di trasferimento da parte di professore che nel corso degli ultimi tre anni ha svolto non meno del 50 per cento della propria attivita' didattica in una classe di laurea soppressa dall'universita' di appartenenza a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta formativa e ubicazione di quest'ultima in regione diversa da quella in cui e' ubicata l'universita' di destinazione.