Art. 3 
 
 
                     Modalita' di incentivazione 
 
  1. La mobilita' e' disposta a domanda del professore e col consenso
espresso delle universita' interessate. 
  2. L'incentivo alla mobilita' e'  attribuito  secondo  le  seguenti
modalita': 
    a) al  professore  e'  riconosciuta,  una  tantum,  a  titolo  di
contributo forfettario alle spese di trasferimento, una somma pari al
15 per cento del compenso  lordo  annuo;  il  contributo  e'  erogato
dall'Universita' di destinazione unitamente al primo stipendio; 
    b) all'universita' di destinazione e' riconosciuta  a  titolo  di
cofinanziamento una somma pari  al  70  per  cento  del  costo  medio
nazionale della fascia di appartenenza del  professore.  La  restante
quota, comprensiva del contributo forfettario una tantum  alle  spese
di trasferimento di cui alla lettera a) del presente comma,  e'  resa
disponibile  mediante  lo  storno  dall'assegnazione  del  Fondo   di
finanziamento ordinario consolidabile dell'universita' presso cui  il
professore prestava servizio. 
  3. Le mobilita' disposte ai sensi del presente decreto non liberano
risorse ai fini del turnover  e  non  sono  conteggiate  in  sede  di
riduzione della quota del Fondo  di  finanziamento  ordinario  dovuta
all'universita' cedente in relazione alle  risorse  rese  disponibili
dal turn over ai sensi dell'art. 66, decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
e dell'art. 1, comma 3,  decreto-legge  10  novembre  2008,  n.  180,
convertito, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. 
  4. Il trasferimento presso altro ateneo ovvero  la  cessazione  dal
servizio del professore destinatario del contributo di cui  al  comma
2, lettera a), del presente articolo nei cinque anni successivi  alla
presa di  servizio  presso  l'ateneo  di  destinazione  determina  la
decadenza  del  medesimo  dal  beneficio.  L'ateneo  di  destinazione
provvede alla  ripetizione  dello  stesso  dandone  comunicazione  al
Ministero che provvede al recupero delle somme erogate  a  titolo  di
incentivazione e di cofinanziamento alla  mobilita'  a  valere  sulla
dotazione ordinaria dell'universita' di destinazione.