Art. 3 Modalita' di incentivazione 1. La mobilita' e' disposta a domanda del professore e col consenso espresso delle universita' interessate. 2. L'incentivo alla mobilita' e' attribuito secondo le seguenti modalita': a) al professore e' riconosciuta, una tantum, a titolo di contributo forfettario alle spese di trasferimento, una somma pari al 15 per cento del compenso lordo annuo; il contributo e' erogato dall'Universita' di destinazione unitamente al primo stipendio; b) all'universita' di destinazione e' riconosciuta a titolo di cofinanziamento una somma pari al 70 per cento del costo medio nazionale della fascia di appartenenza del professore. La restante quota, comprensiva del contributo forfettario una tantum alle spese di trasferimento di cui alla lettera a) del presente comma, e' resa disponibile mediante lo storno dall'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario consolidabile dell'universita' presso cui il professore prestava servizio. 3. Le mobilita' disposte ai sensi del presente decreto non liberano risorse ai fini del turnover e non sono conteggiate in sede di riduzione della quota del Fondo di finanziamento ordinario dovuta all'universita' cedente in relazione alle risorse rese disponibili dal turn over ai sensi dell'art. 66, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. 4. Il trasferimento presso altro ateneo ovvero la cessazione dal servizio del professore destinatario del contributo di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo nei cinque anni successivi alla presa di servizio presso l'ateneo di destinazione determina la decadenza del medesimo dal beneficio. L'ateneo di destinazione provvede alla ripetizione dello stesso dandone comunicazione al Ministero che provvede al recupero delle somme erogate a titolo di incentivazione e di cofinanziamento alla mobilita' a valere sulla dotazione ordinaria dell'universita' di destinazione.