Articolo 2 (base ampelografica) 1. La Denominazione di Origine Controllata "Vin Santo del Chianti", e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Vin Santo del Chianti": Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 30%. «Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice»: Sangiovese, minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 50%. 2. I vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011, sono elencati nell'Allegato 1 del presente disciplinare.