(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                        (base ampelografica) 
 
1. La Denominazione di Origine Controllata "Vin Santo  del  Chianti",
e' riservata ai vini  ottenuti  dalle  uve  provenienti  dai  vigneti
aventi,   nell'ambito    aziendale,    la    seguente    composizione
ampelografica: 
"Vin Santo del Chianti": 
Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 70%. 
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei
alla coltivazione  nell'ambito  della  Regione  Toscana  fino  ad  un
massimo del 30%. 
«Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice»: 
Sangiovese, minimo 50%. 
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei
alla coltivazione  nell'ambito  della  Regione  Toscana  fino  ad  un
massimo del 50%. 
2. I vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei
vini sopra indicati ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta'
di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio  2004  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo
aggiornato  con  D.M.  22  aprile  2011  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011, sono  elencati  nell'Allegato  1
del presente disciplinare.