(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                    (norme per la vinificazione) 
 
5.1 Zona di vinificazione 
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate  nell'interno
della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. 
Tuttavia la vinificazione e' consentita anche all'interno dei confini
amministrativi della provincia in  cui  ricadono  i  vigneti  da  cui
proviene l'uva e delle province ad essa limitrofe purche' nell'ambito
della regione Toscana. 
L'uso delle menzioni relative alle sottozone «Colli Aretini»,  «Colli
Fiorentini»,  «Colli   Senesi»,   «Colline   Pisane»,   «Montalbano»,
«Montespertoli»,  e  «Rufina»,  in  aggiunta  alla  denominazione  di
origine controllata «Vin Santo del Chianti»,  e'  consentito  in  via
esclusiva  al  vino  prodotto  nelle  relative  sottozone  delimitate
all'art. 3 a condizione che il vino sia ottenuto da  uve  raccolte  e
vinificate  nell'interno  dei  rispettivi  territori  di   produzione
delimitati per ciascuna delle predette zone. 
In deroga e' consentito che le operazioni  di  vinificazione  per  la
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo
del Chianti" con  riferimento  alle  sottozone  siano  effettuate  in
cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve,  ma  a  non
piu' di venticinque chilometri in  linea  d'aria  dal  confine  delle
relative sottozone, purche'  all'interno  della  zona  di  produzione
delimitata per la denominazione di origine controllata "Vin Santo del
Chianti", sempre che tali cantine risultino preesistenti  al  momento
dell'entrata  in  vigore  del  disciplinare  approvato  con   decreto
ministeriale 28 agosto  1997  e  siano  pertinenti  a  conduttori  di
vigneti idonei alla produzione dei vini di cui trattasi 
Le deroghe sopra previste sono concesse dal Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  sentita  la  Regione  Toscana   e
comunicate all'Ispettorato Centrale della  Tutela  della  Qualita'  e
Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari per il Controllo  della
Qualita'  dei  Prodotti  Agroalimentari  (ICQRF)  e  alla  competente
struttura di controllo. 
Restano valide le autorizzazioni in deroga concesse  ai  sensi  della
normativa vigente precedentemente all'entrata in vigore del  presente
disciplinare. 
5.2 Elaborazioni 
Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: 
- l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta
ad appassimento naturale. 
- l'appassimento  delle  uve  deve  avvenire  in  locali  idonei  per
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26% per il  "Vin
Santo del Chianti" e al 27% per la tipologia "Occhio  di  pernice"  e
per il Vin Santo del Chianti delle relative sottozone; e' ammessa una
parziale disidratazione delle uve con aria ventilata; 
5.3 Resa uva/vino e vino/ettaro 
La resa massima di uva in vino finito al terzo anno di invecchiamento
del vino e la produzione massima di vino ad ettaro sono le seguenti: 
 
    

---------------------------------------------------------------------
Tipologia o zona specifica   |       Resa     |   Produzione massima
                             |     uva/vino   |  hl di vino ad ettaro
                             |                |
-----------------------------|----------------|----------------------
Vin Santo del Chianti        |         35     |           38,5
-----------------------------|----------------|----------------------
Vin Santo del Chianti        |         35     |           35
Colli Aretini                |                |
-----------------------------|----------------|----------------------
Vin Santo del Chianti        |         35     |           35
Colli Fiorentini             |                |
-----------------------------|----------------|----------------------
Vin Santo del Chianti        |         35     |           35
Colli Senesi                 |                |
-----------------------------|----------------|----------------------
Vin Santo del Chianti        |         35     |           35
Montalbano                   |                |
-----------------------------|----------------|----------------------
Vin Santo del Chianti        |         35     |           35
Colline Pisane               |                |
-----------------------------|----------------|----------------------
Vin Santo del Chianti        |         35     |           35
Montespertoli                |                |
-----------------------------|----------------|----------------------
Vin Santo del Chianti        |         35     |           35
Rufina                       |                |
---------------------------------------------------------------------

    
 
5.4 Invecchiamento 
La vinificazione e l'invecchiamento della  denominazione  di  origine
controllata "Vin Santo del Chianti", devono avvenire in recipienti di
legno (caratelli) di capacita' non  superiore  ai  cinque  ettolitri;
dopo il periodo di invecchiamento, che si considera  concluso  al  1°
ottobre del terzo anno - o quarto anno per la riserva - successivo  a
quello di produzione  delle  uve,  puo'  essere  contenuto  in  altri
recipienti. 
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto  deve  avere  un
titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,5%. 
5.5 Immissione al consumo 
L'immissione al consumo della denominazione  di  origine  controllata
"Vin Santo del Chianti" non puo' avvenire prima del 1°  novembre  del
terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.  L'immissione
al consumo del «Vin Santo del  Chianti»  riserva  non  puo'  avvenire
prima del  1°  novembre  del  quarto  anno  successivo  a  quello  di
produzione delle uve. 
In annate particolari, su proposta del Consorzio di tutela  dei  vini
"Vin Santo del Chianti", la Regione Toscana puo' modificare  le  date
di immissione al consumo.