Articolo 5 (norme per la vinificazione) 5.1 Zona di vinificazione Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia la vinificazione e' consentita anche all'interno dei confini amministrativi della provincia in cui ricadono i vigneti da cui proviene l'uva e delle province ad essa limitrofe purche' nell'ambito della regione Toscana. L'uso delle menzioni relative alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Montespertoli», e «Rufina», in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti», e' consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate all'art. 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone. In deroga e' consentito che le operazioni di vinificazione per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" con riferimento alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non piu' di venticinque chilometri in linea d'aria dal confine delle relative sottozone, purche' all'interno della zona di produzione delimitata per la denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti", sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 28 agosto 1997 e siano pertinenti a conduttori di vigneti idonei alla produzione dei vini di cui trattasi Le deroghe sopra previste sono concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Toscana e comunicate all'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualita' e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari per il Controllo della Qualita' dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF) e alla competente struttura di controllo. Restano valide le autorizzazioni in deroga concesse ai sensi della normativa vigente precedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare. 5.2 Elaborazioni Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: - l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale. - l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei per raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26% per il "Vin Santo del Chianti" e al 27% per la tipologia "Occhio di pernice" e per il Vin Santo del Chianti delle relative sottozone; e' ammessa una parziale disidratazione delle uve con aria ventilata; 5.3 Resa uva/vino e vino/ettaro La resa massima di uva in vino finito al terzo anno di invecchiamento del vino e la produzione massima di vino ad ettaro sono le seguenti: --------------------------------------------------------------------- Tipologia o zona specifica | Resa | Produzione massima | uva/vino | hl di vino ad ettaro | | -----------------------------|----------------|---------------------- Vin Santo del Chianti | 35 | 38,5 -----------------------------|----------------|---------------------- Vin Santo del Chianti | 35 | 35 Colli Aretini | | -----------------------------|----------------|---------------------- Vin Santo del Chianti | 35 | 35 Colli Fiorentini | | -----------------------------|----------------|---------------------- Vin Santo del Chianti | 35 | 35 Colli Senesi | | -----------------------------|----------------|---------------------- Vin Santo del Chianti | 35 | 35 Montalbano | | -----------------------------|----------------|---------------------- Vin Santo del Chianti | 35 | 35 Colline Pisane | | -----------------------------|----------------|---------------------- Vin Santo del Chianti | 35 | 35 Montespertoli | | -----------------------------|----------------|---------------------- Vin Santo del Chianti | 35 | 35 Rufina | | --------------------------------------------------------------------- 5.4 Invecchiamento La vinificazione e l'invecchiamento della denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti", devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiore ai cinque ettolitri; dopo il periodo di invecchiamento, che si considera concluso al 1° ottobre del terzo anno - o quarto anno per la riserva - successivo a quello di produzione delle uve, puo' essere contenuto in altri recipienti. Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,5%. 5.5 Immissione al consumo L'immissione al consumo della denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" non puo' avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. L'immissione al consumo del «Vin Santo del Chianti» riserva non puo' avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve. In annate particolari, su proposta del Consorzio di tutela dei vini "Vin Santo del Chianti", la Regione Toscana puo' modificare le date di immissione al consumo.