Articolo 8 (confezionamento) 8.1 Volumi nominali I vini a denominazione di origine controllata "Vin santo del Chianti" anche con il riferimento alle sottozone devono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di capacita' non superiore a 1,500 litri. 8.2 Tappatura e recipienti Le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini "Vin Santo del Chianti" all'atto dell'immissione al consumo devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento. Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1 sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente. , ivi compresi quelli il cui utilizzo sara' demandato dalla medesima normativa al presente Disciplinare. E' vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo. E' ammesso l'uso del tappo a vite solo per i recipienti di capacita' non superiore a litri 0,187.