(Annesso-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                          (confezionamento) 
 
8.1 Volumi nominali 
I vini a denominazione di origine controllata "Vin santo del Chianti"
anche con il riferimento alle  sottozone  devono  essere  immessi  al
consumo esclusivamente in recipienti di  capacita'  non  superiore  a
1,500 litri. 
8.2 Tappatura e recipienti 
Le bottiglie o altri recipienti contenenti  i  vini  "Vin  Santo  del
Chianti" all'atto dell'immissione al consumo devono essere consoni ai
tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda
la forma e l'abbigliamento. 
Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1 sono  consentiti  i
sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente. , ivi  compresi
quelli il cui utilizzo sara' demandato dalla  medesima  normativa  al
presente Disciplinare. E' vietato confezionare i recipienti con tappi
a corona o con capsule a strappo. E' ammesso l'uso del tappo  a  vite
solo per i recipienti di capacita' non superiore a litri 0,187.