Art. 2 Valutazione dei titoli e del curriculum 1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati: a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; b) eventuale attivita' didattica a livello universitario in Italia o all'estero; c) documentata attivita' di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; d) documentata attivita' in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze; e) realizzazione di attivita' progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali e' prevista; f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; g) titolarita' di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali e' prevista; h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' di ricerca; j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali e' prevista. 2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 e' effettuata considerando specificamente la significativita' che esso assume in ordine alla qualita' e quantita' dell'attivita' di ricerca svolta dal singolo candidato.