Art. 2 
 
 
               Valutazione dei titoli e del curriculum 
 
  1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di  cui  all'art.  1
effettuano  una  motivata  valutazione  seguita  da  una  valutazione
comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e
all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione  di
uno o piu' settori scientifico-disciplinari,  del  curriculum  e  dei
seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati: 
  a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti,  ovvero,  per  i
settori  interessati,  il  diploma  di  specializzazione   medica   o
equivalente, conseguito in Italia o all'estero; 
  b) eventuale attivita' didattica a livello universitario in  Italia
o all'estero; 
  c)  documentata  attivita'  di  formazione  o  di  ricerca   presso
qualificati istituti italiani o stranieri; 
  d) documentata attivita' in campo clinico relativamente ai  settori
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze; 
  e) realizzazione di attivita' progettuale relativamente ai  settori
concorsuali nei quali e' prevista; 
  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; 
  g) titolarita' di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei
quali e' prevista; 
  h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
  i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attivita'
di ricerca; 
  j)  diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali e'
prevista. 
  2. La valutazione  di  ciascun  titolo  indicato  dal  comma  1  e'
effettuata considerando specificamente la significativita'  che  esso
assume in ordine alla qualita' e quantita' dell'attivita' di  ricerca
svolta dal singolo candidato.