Art. 3 Valutazione della produzione scientifica 1. Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 2. Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri: a) originalita', innovativita', rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale e' bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunita' scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunita' scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono altresi' valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensita' e la continuita' temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne e' consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature: a) numero totale delle citazioni; b) numero medio di citazioni per pubblicazione; c) «impact factor» totale; d) «impact factor» medio per pubblicazione; e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 2011 Il Ministro: Gelmini Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 146