Art. 3 
 
 
              Valutazione della produzione scientifica 
 
  1. Le  commissioni  giudicatrici,  nell'effettuare  la  valutazione
preliminare comparativa dei  candidati,  prendono  in  considerazione
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per  la  pubblicazione
secondo le norme vigenti nonche' saggi inseriti in opere  collettanee
e articoli editi su  riviste  in  formato  cartaceo  o  digitale  con
l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.  La  tesi  di
dottorato o dei titoli  equipollenti  sono  presi  in  considerazione
anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 
  2.  Le   commissioni   giudicatrici   effettuano   la   valutazione
comparativa delle pubblicazioni di cui al  comma  1  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
  a) originalita', innovativita', rigore metodologico e rilevanza  di
ciascuna pubblicazione scientifica; 
  b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore  concorsuale
per il quale e' bandita  la  procedura  e  con  l'eventuale  profilo,
definito esclusivamente tramite indicazione di  uno  o  piu'  settori
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche  interdisciplinari  ad
essi correlate; 
  c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di  ciascuna
pubblicazione  e   sua   diffusione   all'interno   della   comunita'
scientifica; 
  d)  determinazione  analitica,  anche   sulla   base   di   criteri
riconosciuti   nella   comunita'   scientifica   internazionale    di
riferimento, dell'apporto  individuale  del  candidato  nel  caso  di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 
  3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma  1  devono  altresi'
valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica  del
candidato, l'intensita' e  la  continuita'  temporale  della  stessa,
fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati,  di  allontanamento
non volontario dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento
alle funzioni genitoriali. 
  4. Nell'ambito dei settori concorsuali in  cui  ne  e'  consolidato
l'uso a  livello  internazionale  le  commissioni,  nel  valutare  le
pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti  indicatori,  riferiti
alla data di scadenza dei termini delle candidature: 
  a) numero totale delle citazioni; 
  b) numero medio di citazioni per pubblicazione; 
  c) «impact factor» totale; 
  d) «impact factor» medio per pubblicazione; 
  e)  combinazioni  dei  precedenti  parametri  atte  a   valorizzare
l'impatto della  produzione  scientifica  del  candidato  (indice  di
Hirsch o simili). 
  Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 maggio 2011 
 
                                                 Il Ministro: Gelmini 

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 146