Art. 5 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente   articolo,   avra'   inizio   il    collocamento    della
quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari
al  10  per  cento  dell'ammontare   nominale   collocato   nell'asta
"ordinaria" relativa alla tranche di  cui  all'art.  1  del  presente
decreto;  il  predetto  importo  massimo   verra'   arrotondato,   se
necessario, ai 1.000 euro piu' vicini, per eccesso o  per  difetto  a
seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano
superiori a 500 euro. 
  Tale  tranche  supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
"specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi  dell'art.  33
del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del  2003,  citato
nelle premesse, che abbiano partecipato  all'asta  della  tredicesima
tranche. 
  La  tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa  alla  tranche  di  cui
all'art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con  le  modalita'
indicate negli articoli 11 e 12 del  citato  decreto  del  23  aprile
2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: 
    "Eventuali offerte che  presentino  l'indicazione  di  titoli  di
scambio da  versare  in  regolamento  dei  titoli  in  emissione  non
verranno prese in considerazione. 
  Le  domande  presentate  nell'asta  supplementare  si   considerano
formulate  al  prezzo   di   aggiudicazione   determinato   nell'asta
ordinaria, anche se recanti prezzi diversi." 
  Gli   "specialisti"   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 14 settembre 2010;  le  predette  operazioni  d'asta
sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  In  considerazione  della  durata  residua  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono  assimilati
ai titoli  con  vita  residua  di  cinque  anni;  pertanto  l'importo
spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel  collocamento
supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui  lo
specialista  e'  risultato  aggiudicatario  nelle  ultime  tre   aste
"ordinarie" dei B.T.P.  quinquennali,  ivi  compresa  quella  di  cui
all'art. 1  del  presente  decreto,  ed  il  totale  complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a  partecipare
al collocamento supplementare. 
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.