Art. 5 Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verra' arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro piu' vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro. Tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche. La tranche supplementare verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 aprile 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: "Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione. Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi." Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2010; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di cinque anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.