Art. 3 
 
 
Compiti  del  responsabile  dell'impresa  o  dello  stabilimento   di
                             lavorazione 
 
  1. Il responsabile dell'impresa o un suo delegato e il responsabile
dello stabilimento di lavorazione, o un suo delegato: 
    a) presentano la domanda di autorizzazione sanitaria al  servizio
veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per  territorio,
corredata dalla documentazione prevista nell'allegato D; 
    b) mettono a disposizione del servizio  veterinario  dell'azienda
sanitaria locale competente per territorio le informazioni necessarie
per dimostrare il pieno rispetto dei requisiti di cui  agli  articoli
9, 10 e 11 del decreto legislativo; 
    c) provvedono alla tenuta del registro  di  cui  all'art.  9  del
decreto  legislativo,  secondo  le   modalita'   operative   definite
all'allegato A; 
    d) mettono in opera una prassi  igienica  adeguata  all'attivita'
dell'impresa, secondo le modalita' definite nell'allegato B. 
  2.   Il   responsabile   dell'impresa   sottopone   altresi'    per
l'approvazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria  locale
competente per territorio  il  programma  di  sorveglianza  sanitaria
basato sulla valutazione del rischio di cui all'art. 11  del  decreto
legislativo e secondo le modalita' operative di cui all'allegato C . 
  3. Al fine dell'attuazione del programma di sorveglianza  sanitaria
il responsabile dell'impresa individua il nominativo di  un  laureato
qualificato in discipline che si occupano della salute degli  animali
acquatici, dandone comunicazione al servizio veterinario dell'azienda
sanitaria locale competente per territorio.