Art. 3 Compiti del responsabile dell'impresa o dello stabilimento di lavorazione 1. Il responsabile dell'impresa o un suo delegato e il responsabile dello stabilimento di lavorazione, o un suo delegato: a) presentano la domanda di autorizzazione sanitaria al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, corredata dalla documentazione prevista nell'allegato D; b) mettono a disposizione del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio le informazioni necessarie per dimostrare il pieno rispetto dei requisiti di cui agli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo; c) provvedono alla tenuta del registro di cui all'art. 9 del decreto legislativo, secondo le modalita' operative definite all'allegato A; d) mettono in opera una prassi igienica adeguata all'attivita' dell'impresa, secondo le modalita' definite nell'allegato B. 2. Il responsabile dell'impresa sottopone altresi' per l'approvazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio di cui all'art. 11 del decreto legislativo e secondo le modalita' operative di cui all'allegato C . 3. Al fine dell'attuazione del programma di sorveglianza sanitaria il responsabile dell'impresa individua il nominativo di un laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici, dandone comunicazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.