Art. 4 Compiti dell'azienda sanitaria locale 1. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio: a) rilascia il parere relativo alla richiesta di autorizzazione sanitaria e ne registra nella Banca Dati Nazionale per l'anagrafe zootecnica - sezione acquacoltura la categoria risultante ai sensi dell'art. 6 del Decreto ministeriale 8 luglio 2010; b) esegue i controlli ufficiali nelle imprese di acquacoltura e negli stabilimenti di lavorazione autorizzati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo; c) approva e controlla l'attuazione del programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio; d) verifica l'applicazione delle buone prassi igieniche; e) controlla l'aggiornamento del registro aziendale, in conformita' alle previsioni contenute nell'allegato C al presente decreto; f) effettua controlli per il rispetto delle disposizioni del presente decreto; g) effettua la sorveglianza e le ispezioni previste dall'allegato III, parte B del decreto legislativo.