Art. 4 
 
 
                Compiti dell'azienda sanitaria locale 
 
  1. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente
per territorio: 
    a) rilascia il parere relativo alla richiesta  di  autorizzazione
sanitaria e ne registra nella Banca  Dati  Nazionale  per  l'anagrafe
zootecnica - sezione acquacoltura la categoria  risultante  ai  sensi
dell'art. 6 del Decreto ministeriale 8 luglio 2010; 
    b) esegue i controlli ufficiali nelle imprese di  acquacoltura  e
negli stabilimenti di lavorazione autorizzati ai  sensi  dell'art.  8
del decreto legislativo; 
    c) approva e controlla l'attuazione del programma di sorveglianza
sanitaria basato sulla valutazione del rischio; 
    d) verifica l'applicazione delle buone prassi igieniche; 
    e)  controlla  l'aggiornamento   del   registro   aziendale,   in
conformita' alle previsioni contenute  nell'allegato  C  al  presente
decreto; 
    f) effettua controlli per  il  rispetto  delle  disposizioni  del
presente decreto; 
    g) effettua la sorveglianza e le ispezioni previste dall'allegato
III, parte B del decreto legislativo.