IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011 recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale; Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea", l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3925 del 23 febbraio 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011 art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011 e n. 3962 del 6 settembre 2011; Visto l'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica Italiana ed il Ministro dell'interno della Repubblica Tunisina del 5 aprile 2011; Vista la nota del 13 aprile 2011 del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; Vista la nota del 31 agosto 2011 del Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro; Viste le note del 20 luglio e 10 settembre 2011 dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa; Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n.77579/RU adottata in data 28 giugno 2011 ai sensi dell'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attivita' di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3951 del 12 luglio 2011, si provvede nel limite di euro 45.740.000,00, a carico delle risorse di cui all'art. 8, da assegnare al Ministero dell'interno.