IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
7 aprile 2011 recante  la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza
umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un  efficace
contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari  nel
territorio nazionale; 
  Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante:  "Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile  per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria   nel
territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di
cittadini appartenenti ai  paesi  del  Nord  Africa  nonche'  per  il
contrasto e la gestione  dell'afflusso  di  cittadini  di  Stati  non
appartenenti  all'Unione  europea",  l'art.  17  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.3925 del  23  febbraio  2011,
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3933  del  13
aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011,  n.  3947  del  16
giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7, n.  3951  del
12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011 art. 5,  n.  3955  del  26
luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011 e
n. 3962 del 6 settembre 2011; 
  Visto l'accordo  tra  il  Ministro  dell'interno  della  Repubblica
Italiana ed il Ministro dell'interno della Repubblica Tunisina del  5
aprile 2011; 
  Vista la nota del 13 aprile 2011 del Comandante Generale del  Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera; 
  Vista la nota del 31  agosto  2011  del  Ministero  dell'interno  -
Gabinetto del Ministro; 
  Viste le note del  20  luglio  e  10  settembre  2011  dell'Ufficio
legislativo del Ministero della difesa; 
  Vista la determinazione del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Dogane
n.77579/RU adottata in data 28 giugno  2011  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per assicurare la copertura finanziaria  degli  oneri  derivanti
dalla prosecuzione delle attivita' di cui all'art.  1  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3951 del 12 luglio 2011,
si provvede nel limite di euro 45.740.000,00, a carico delle  risorse
di cui all'art. 8, da assegnare al Ministero dell'interno.