Art. 2 
 
  1. Al fine di ampliare  la  rete  del  sistema  di  protezione  per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui  all'art.  1-sexies  del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,  il  Ministro  dell'interno,  e'
autorizzato, in deroga al comma 2 del medesimo art.  1-sexies  e  del
decreto  del  Ministro  dell'interno  in  data  22  luglio  2008,  ad
incrementare fino al 31 dicembre 2011 la ricettivita' delle strutture
di accoglienza dello SPRAR  assegnando  un  contributo  straordinario
agli enti locali interessati pari a € 9.000.000,00. 
  2. Agli adempimenti di cui al comma 1,  il  Ministero  dell'interno
provvede sulla base delle disponibilita'  manifestate  attraverso  le
domande presentate dagli enti locali per la  ripartizione  del  Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, nei  limiti  dello
stanziamento  per  l'anno  2011,   ferma   restando   la   necessaria
rendicontazione. 
  3. Ai fini della proroga delle convenzioni e  dell'adeguamento  dei
centri di accoglienza e'  stanziato  l'importo  di  46.000.000,00  di
euro. 
  4. Agli oneri derivati dai commi 1 e 3, quantificati in  55.000.000
di euro, si provvede a carico delle risorse di  cui  all'art.  8,  da
assegnare al Ministero dell'interno.