Art. 2 1. Al fine di ampliare la rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il Ministro dell'interno, e' autorizzato, in deroga al comma 2 del medesimo art. 1-sexies e del decreto del Ministro dell'interno in data 22 luglio 2008, ad incrementare fino al 31 dicembre 2011 la ricettivita' delle strutture di accoglienza dello SPRAR assegnando un contributo straordinario agli enti locali interessati pari a € 9.000.000,00. 2. Agli adempimenti di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede sulla base delle disponibilita' manifestate attraverso le domande presentate dagli enti locali per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, nei limiti dello stanziamento per l'anno 2011, ferma restando la necessaria rendicontazione. 3. Ai fini della proroga delle convenzioni e dell'adeguamento dei centri di accoglienza e' stanziato l'importo di 46.000.000,00 di euro. 4. Agli oneri derivati dai commi 1 e 3, quantificati in 55.000.000 di euro, si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 8, da assegnare al Ministero dell'interno.