Art. 3 1. Per assicurare nel periodo luglio - dicembre 2011 il rifornimento straordinario di acqua potabile nel comune di Lampedusa e Linosa, indispensabile a mantenere idonee condizioni igienico sanitarie, commisurate alle maggiori esigenze derivanti dai flussi migratori in atto, e' autorizzata la spesa di euro 1.400.000,00. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 8, da assegnare al Ministero della difesa.