Art. 3 
 
  1.  Per  assicurare  nel  periodo  luglio  -   dicembre   2011   il
rifornimento straordinario di acqua potabile nel comune di  Lampedusa
e Linosa,  indispensabile  a  mantenere  idonee  condizioni  igienico
sanitarie, commisurate alle maggiori esigenze  derivanti  dai  flussi
migratori in atto, e' autorizzata la spesa di euro 1.400.000,00. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1  si  provvede  a  carico  delle
risorse di cui all'art. 8, da assegnare al Ministero della difesa.