Art. 8 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, quantificati complessivamente in euro 230.000.000,00 si fa fronte a carico del Fondo nazionale della protezione civile con le modalita' di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 21 settembre 2011 Il Presidente: Berlusconi