Art. 8 
 
  1. Agli oneri  derivanti  dalla  presente  ordinanza,  quantificati
complessivamente in euro 230.000.000,00 si fa  fronte  a  carico  del
Fondo nazionale della protezione  civile  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 21 settembre 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi