Art. 3 
 
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Colli  di  Conegliano»,  e'  tenuto,  a  norma  di  legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione. 
  2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in  materia  di  produzione,
designazione,  presentazione  e  commercializzazione   dei   vini   a
denominazione di origine e indicazione geografica tipica.