(Annesso-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    Nella etichettatura e presentazione dei vini a  denominazione  di
origine controllata e garantita «Colli di  Conegliano»  Torchiato  di
Fregona e «Colli di Conegliano» Refrontolo  e  Refrontolo  passito  o
Passito di Refrontolo,  tali  menzioni  geografiche  e  di  tipologia
devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori
a quelli utilizzati per la denominazione di origine. 
    Le predette menzioni geografiche e di tipologia aggiuntive devono
figurare in etichetta al di sotto della  dicitura  «denominazione  di
origine controllata  e  garantita»  e  pertanto  non  possono  essere
intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione  di  origine
«Colli di Conegliano». 
    Nella designazione e presentazione dei vini «Colli di Conegliano»
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva  diversa
da quelle  espressamente  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi
compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato  e
similari. 
    E' consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non   aventi   significato
laudativo e a non idonei a trarre in inganno il consumatore. 
    Le  indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore  quali  «viticoltore»,   «fattoria»,   «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri termini  similari,  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. 
    E'  obbligatorio   riportare   sia   in   etichetta   che   nella
documentazione  prevista  dalla  specifica  normativa,  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.