Art. 7. Etichettatura e presentazione Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» Torchiato di Fregona e «Colli di Conegliano» Refrontolo e Refrontolo passito o Passito di Refrontolo, tali menzioni geografiche e di tipologia devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine. Le predette menzioni geografiche e di tipologia aggiuntive devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine «Colli di Conegliano». Nella designazione e presentazione dei vini «Colli di Conegliano» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e a non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. E' obbligatorio riportare sia in etichetta che nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.