Art. 2 
 
  1. La sig.ra Vorugonda Jyoti e' autorizzata ad esercitare in Italia
la  professione  di  Infermiere,  previa   iscrizione   al   collegio
professionale territorialmente competente, che provvede ad  accertare
il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche
necessarie per lo svolgimento dell'attivita'  professionale  e  delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni  previste  dal
permesso o carta di soggiorno. 
  2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R.  31
agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al  relativo
albo professionale,  perde  efficacia  trascorsi  due  anni  dal  suo
rilascio. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 settembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi