(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti: 
    provvede al  riscontro  degli  atti  di  gestione  e  accerta  la
regolare tenuta dei libri e  delle  scritture  contabili,  anche  per
quanto riguarda gli aspetti fiscali; 
    esamina il bilancio di previsione, le relative  variazioni  e  il
rendiconto economico, finanziario e patrimoniale  e  redige  apposite
relazioni su tali documenti; 
    effettua verifiche di cassa; 
    svolge  ogni  altra  attribuzione  demandatagli  dalla  normativa
vigente. 
    2. Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  e'  composto  da  tre
componenti effettivi e due supplenti, di cui: 
    un membro effettivo, con funzioni di  presidente,  scelto  tra  i
magistrati amministrativi e contabili  e  gli  avvocati  dello  Stato
designato dal consiglio direttivo; 
    un effettivo e un supplente designati dal Ministero dell'economia
e delle finanze; 
    un   effettivo   e   un   supplente   designati   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  tra  dirigenti  e
funzionari del Ministero stesso; 
    almeno due componenti devono  essere  iscritti  al  registro  dei
revisori contabili. 
    3. I componenti del  collegio  dei  revisori  sono  nominati  dal
consiglio direttivo, nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal  comma
precedente, possono essere rinnovati una sola volta, durano in carica
fino al 30 giugno del quarto anno  successivo  a  quello  di  nomina.
L'incarico di componente del collegio dei revisori  e'  incompatibile
con qualsiasi rapporto di  lavoro  con  IMT  o  con  qualunque  altro
incarico istituzionale presso IMT.