Art. 12. Direttore amministrativo 1. Il Direttore amministrativo gestisce e organizza i servizi amministrativi ed e' responsabile del buon andamento, della legittimita', dell'imparzialita' e della trasparenza dell'attivita' amministrativa. 2. In particolare il Direttore amministrativo: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza; e' responsabile dell'organizzazione complessiva dell'amministrazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio direttivo; gestisce i rapporti sindacali e di lavoro; esplica l'attivita' di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di gestione del personale dirigente, tecnico e amministrativo dell'amministrazione; per le unita' di personale esplicitamente collocate in staff a componenti del corpo docente o ricercatore svolge esclusivamente l'attivita' di gestione del rapporto di lavoro; esplica l'attivita' di coordinamento delle attivita' dei collaboratori dell'amministrazione, fatta eccezione per l'attivita' di coordinamento relativa ai collaboratori che siano impiegati in attivita' o progetti coordinati da componenti del corpo docente o ricercatore; partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, ne svolge le funzioni di segretario verbalizzante e ne cura l'attuazione delle delibere per quanto attiene agli aspetti di propria competenza; propone al Direttore le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'amministrazione, anche al fine dell'elaborazione della programmazione triennale con riferimento al fabbisogno di personale dell'amministrazione; propone al Direttore il piano della performance dell'amministrazione, parte integrante della programmazione triennale; gestisce il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo in coerenza con i documenti programmatici di riferimento; approva le reversali di incasso delle entrate e i mandati di pagamenti per le spese autorizzate dai competenti centri di responsabilita'; svolge ogni altra attribuzione demandata ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dalla normativa vigente e dai regolamenti di IMT. 3. Il Direttore amministrativo e' nominato dal consiglio direttivo sulla base di una proposta del Direttore che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'istituto. Il Direttore amministrativo e' scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali. L'atto di nomina stabilisce il regime di impiego e il trattamento economico in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il rapporto e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato anche in regime di tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di lavoro e rinnovabile. 4. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, l'incarico di Direttore amministrativo puo' essere revocato con delibera motivata del consiglio direttivo. La revoca dell'incarico e' causa di risoluzione del contratto di lavoro. 5. Il Direttore amministrativo puo' nominare tra i dirigenti dell'istituto un vicario che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento. L'incarico di vicario viene meno in caso di cessazione dall'incarico del Direttore amministrativo che lo ha nominato o di revoca con decreto motivato del Direttore amministrativo.