(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
                      Direttore amministrativo 
 
    1. Il Direttore amministrativo gestisce  e  organizza  i  servizi
amministrativi  ed  e'  responsabile  del   buon   andamento,   della
legittimita', dell'imparzialita' e della  trasparenza  dell'attivita'
amministrativa. 
    2. In particolare il Direttore amministrativo: 
    adotta gli atti  e  i  provvedimenti  amministrativi  di  propria
competenza; 
    e'       responsabile       dell'organizzazione       complessiva
dell'amministrazione,  sulla  base  degli  indirizzi   espressi   dal
consiglio direttivo; 
    gestisce i rapporti sindacali e di lavoro; 
    esplica l'attivita' di indirizzo, di coordinamento, di  controllo
e di gestione  del  personale  dirigente,  tecnico  e  amministrativo
dell'amministrazione;  per  le  unita'  di  personale  esplicitamente
collocate in staff a  componenti  del  corpo  docente  o  ricercatore
svolge esclusivamente l'attivita' di gestione del rapporto di lavoro; 
    esplica  l'attivita'  di  coordinamento   delle   attivita'   dei
collaboratori dell'amministrazione, fatta eccezione  per  l'attivita'
di coordinamento relativa ai collaboratori  che  siano  impiegati  in
attivita' o progetti coordinati da componenti  del  corpo  docente  o
ricercatore; 
    partecipa  senza  diritto  di  voto  alle  sedute  del  consiglio
direttivo, ne svolge le funzioni di  segretario  verbalizzante  e  ne
cura l'attuazione delle delibere per quanto attiene agli  aspetti  di
propria competenza; 
    propone  al  Direttore  le  risorse  e  i  profili  professionali
necessari allo svolgimento dei compiti dell'amministrazione, anche al
fine dell'elaborazione della programmazione triennale con riferimento
al fabbisogno di personale dell'amministrazione; 
    propone    al    Direttore    il    piano    della    performance
dell'amministrazione,   parte   integrante    della    programmazione
triennale; 
    gestisce il fondo per il  trattamento  accessorio  del  personale
dirigente, tecnico e  amministrativo  in  coerenza  con  i  documenti
programmatici di riferimento; 
    approva le reversali di incasso delle  entrate  e  i  mandati  di
pagamenti  per  le  spese  autorizzate  dai  competenti   centri   di
responsabilita'; 
    svolge ogni altra attribuzione demandata ai dirigenti  di  uffici
dirigenziali generali dalla normativa vigente e  dai  regolamenti  di
IMT. 
    3.  Il  Direttore  amministrativo  e'  nominato   dal   consiglio
direttivo sulla base di una proposta  del  Direttore  che  motivi  la
scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a
seguito di pubblicazione di apposito avviso sul  sito  dell'istituto.
Il Direttore amministrativo e' scelto  tra  personalita'  di  elevata
qualificazione professionale e comprovata esperienza  pluriennale  in
funzioni dirigenziali. L'atto  di  nomina  stabilisce  il  regime  di
impiego e  il  trattamento  economico  in  conformita'  a  criteri  e
parametri  fissati  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Il rapporto e' regolato con  contratto
di lavoro a tempo determinato anche in regime di tempo  parziale,  di
durata non superiore a quattro anni decorrenti dalla data di  stipula
del contratto di lavoro e rinnovabile. 
    4. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 19  e  seguenti  del
decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165,  l'incarico  di  Direttore
amministrativo  puo'  essere  revocato  con  delibera  motivata   del
consiglio direttivo. La revoca dell'incarico e' causa di  risoluzione
del contratto di lavoro. 
    5. Il Direttore amministrativo  puo'  nominare  tra  i  dirigenti
dell'istituto un vicario che lo sostituisca in caso di sua assenza  o
impedimento. L'incarico di vicario viene meno in caso  di  cessazione
dall'incarico del Direttore amministrativo che lo ha  nominato  o  di
revoca con decreto motivato del Direttore amministrativo.