(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
Esercizio finanziario, bilancio di previsione e rendiconto economico,
                     finanziario e patrimoniale 
 
    1. L'attivita' amministrativa e  contabile  di  IMT  e'  riferita
all'anno solare. 
    2. Il consiglio direttivo approva il bilancio di  previsione,  su
proposta del Direttore, quale parte integrante  della  programmazione
triennale  a  scorrimento  annuo  entro  il  30  novembre   dell'anno
precedente. 
    3. Nel bilancio  di  previsione  sono  individuati  i  Centri  di
responsabilita' (CDR)  di  IMT.  I  CDR  sono  entita'  funzionali  o
progettuali dotate di autonomia di spesa nell'ambito di  uno  o  piu'
capitoli predeterminati del bilancio unico di IMT e  con  limiti  per
importo o tipologia di spesa stabiliti dal medesimo  consiglio.  Sono
di competenza esclusiva del consiglio direttivo,  non  delegabili  ai
CDR, l'approvazione dei contratti di acquisto e alienazione  di  beni
immobili e i contratti di mutuo destinati  all'acquisizione  di  beni
immobili ovvero all'esecuzione di interventi edilizi di  manutenzione
straordinaria. 
    4.  Le  variazioni  di  bilancio,  fermo  restando   l'equilibrio
finanziario  complessivo,  sono  di  competenza  del  Direttore,   ad
eccezione  delle  seguenti  variazioni  che  competono  al  consiglio
direttivo: 
    variazioni riferite alla programmazione del personale di ruolo  e
all'istituzione  o  alla  soppressione  di  corsi  di   studio,   che
richiedono una contestuale revisione della programmazione triennale; 
    variazione di bilancio  connessa  alla  chiusura  del  rendiconto
economico, finanziario e patrimoniale; 
    variazioni di bilancio derivanti da nuove entrate che  non  hanno
vincolo di destinazione, a meno che esse vengano collocate in  attesa
di allocazione programmatica, nel capitolo di bilancio riferito  alle
risorse da destinare. 
    5. Nell'ambito delle variazioni di  bilancio  di  competenza  del
Direttore,  e'  sua  facolta'  istituire  uno  o   piu'   centri   di
responsabilita'. 
    6. Il bilancio di previsione, le sue variazioni e  il  rendiconto
economico, finanziario e patrimoniale sono sottoposti  all'esame  del
collegio dei revisori. 
    7. Il consiglio direttivo approva entro il 30  aprile  successivo
il rendiconto economico, finanziario  e  patrimoniale  dell'esercizio
decorso. Il contenuto, la struttura e le modalita'  di  formazione  e
approvazione del bilancio di previsione e del  rendiconto  economico,
finanziario e patrimoniale  sono  disciplinati  dal  regolamento  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.