(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. Il collegio  di  disciplina  e'  composto  da  tre  professori
universitari, di prima fascia, in regime di tempo pieno nominati  dal
consiglio direttivo. 
    2. Il collegio di disciplina e' competente  a  svolgere  la  fase
istruttoria  dei  procedimenti  disciplinari  del  corpo  docente   e
ricercatore  di  IMT  e  a  esprimere  in  merito  parere  conclusivo
vincolante. Il collegio opera secondo il principio del  giudizio  fra
pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio
di  disciplina  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di   compensi,
emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 
    3. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Direttore che,
per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione  di  una  sanzione
piu' grave della censura tra quelle previste dall'art.  7  del  testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al  regio  decreto
31 agosto 1933, n.  1592,  entro  trenta  giorni  dal  momento  della
conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio  di  disciplina,
formulando motivata proposta. 
    4. Il collegio di disciplina, uditi il Direttore  ovvero  un  suo
delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione
disciplinare, eventualmente assistito da  un  difensore  di  fiducia,
entro trenta  giorni  esprime  parere  sulla  proposta  avanzata  dal
Direttore, sia in  relazione  alla  rilevanza  dei  fatti  sul  piano
disciplinare sia in relazione al  tipo  di  sanzione  da  irrogare  e
trasmette gli atti al  consiglio  direttivo  per  l'assunzione  delle
conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio  resta
disciplinato dalla normativa vigente. 
    5. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere,  il  consiglio
direttivo infligge la sanzione  ovvero  dispone  l'archiviazione  del
procedimento,  conformemente  al  parere  vincolante   espresso   dal
collegio di disciplina. 
    6. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5
non intervenga nel  termine  di  centottanta  giorni  dalla  data  di
trasmissione degli atti al consiglio direttivo. Il termine e' sospeso
fino alla  ricostituzione  del  collegio  di  disciplina  ovvero  del
consiglio direttivo nel caso in cui  siano  in  corso  le  operazioni
preordinate alla formazione  degli  stessi,  che  ne  impediscono  il
regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non  piu'
di due volte e per un periodo non  superiore  a  sessanta  giorni  in
relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio  ritenga  di  dover
acquisire ulteriori  atti  o  documenti  per  motivi  istruttori.  Il
Direttore e' tenuto a  dare  esecuzione  alle  richieste  istruttorie
avanzate dal collegio. 
    7. Il Direttore e' competente a svolgere la fase istruttoria e  a
irrogare le relative sanzioni disciplinari per ogni fatto  che  possa
dar luogo all'irrogazione  di  una  sanzione  non  piu'  grave  della
censura,  ferma  restando  la  facolta'  del  medesimo  Direttore  di
chiedere il parere del collegio di disciplina.