(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
                     Comitato unico di garanzia 
 
    1. Il Comitato unico di garanzia per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni ha  composizione  paritetica  ed  e'  formato  da  un
componente  designato  da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali
rappresentative  ai  sensi  della  legge  e  da  un  pari  numero  di
rappresentanti  della  scuola,  nonche'  da  altrettanti   componenti
supplenti, scelti fra  il  personale  docente,  ricercatore,  tecnico
amministrativo, in modo  da  assicurare  nel  complesso  la  presenza
paritaria di entrambi i generi. 
    2.  Il  Comitato  sostituisce,  unificandone  le  competenze,  il
comitato per le pari opportunita' e il  comitato  anti  mobbing,  dei
quali assume tutte le funzioni attribuite dalla legge e dai contratti
collettivi. 
    3. Il Comitato e' nominato con atto del Direttore amministrativo;
si intende costituito e puo' operare ove sia nominata la  meta'  piu'
uno dei componenti previsti. 
    4. I componenti del Comitato rimangono in carica quattro  anni  e
il loro incarico puo' essere rinnovato una sola volta. 
    5.  Il  Presidente  e'   designato   dall'amministrazione,   deve
appartenere ai ruoli della scuola e deve possedere, oltre ad  elevate
capacita' organizzative e comprovata  esperienza  maturata  anche  in
analoghi organismi  o  nell'esercizio  di  funzioni  organizzative  e
gestione del personale, requisiti di professionalita',  esperienza  e
attitudine, nonche'  ulteriori  requisiti  previsti  dalla  normativa
vigente. 
    6. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e
opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale
di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione della  produttivita'  del
lavoro pubblico migliorando l'efficienza delle prestazioni  collegata
alla garanzia di un ambiente di lavoro  caratterizzato  dal  rispetto
dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo  e  dal
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza  morale
o psichica per i lavoratori. 
    7. Le modalita' di funzionamento  del  Comitato,  in  particolare
relative a convocazioni, periodicita' delle riunioni, validita' delle
stesse  (quorum  strutturale  e  funzionale),  sono  disciplinate  in
apposito regolamento adottato dal medesimo comitato.