(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
      Sistema delle fonti e disposizioni in materia di deleghe 
 
    1. L'organizzazione e il funzionamento di IMT  sono  disciplinati
nell'ordine dallo statuto, dalle  norme  di  legge  applicabili  agli
istituti di istruzione  universitaria  a  ordinamento  speciale,  dal
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita',  dal
regolamento didattico e dagli altri regolamenti di IMT. 
    2. Lo statuto entra in vigore  il  giorno  successivo  alla  data
della pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Ferme  restando  le
particolari procedure previste dalla legge, i regolamenti di IMT sono
pubblicati all'albo ufficiale e sul sito web di IMT e, salvo che  non
sia diversamente stabilito dal consiglio direttivo, entrano in vigore
il giorno successivo a quello di pubblicazione. 
    3. Nei casi stabiliti dai regolamenti e piu' in  generale  quando
cio'  risponda  ad  esigenze  di   razionalizzazione   e   speditezza
nell'esercizio  di  determinate   competenze   e   fatte   salve   le
incompatibilita',  il  titolare   delle   medesime   puo'   delegarne
l'esercizio ad  un  altro  soggetto  di  IMT  con  atto  scritto  che
specifichi l'esatta estensione delle delega. 
    4. Non sono delegabili le  funzioni  riferibili  alla  carica  di
membro degli organi collegiali di IMT e  dei  comitati  di  cui  allo
statuto, la redazione di relazioni periodiche o la predisposizione di
pareri che lo statuto e i  regolamenti  di  IMT  attribuiscano  a  un
organo o a un soggetto. Le attribuzioni delegate non  possono  essere
oggetto di ulteriore delega. In costanza di delega chi ne ha disposto
il conferimento, fermo restando  il  potere  di  impartire  direttive
generali e di esplicare l'attivita' di vigilanza, non puo' esercitare
le attribuzioni delegate, se non revocando previamente la delega  con
atto scritto.