Art. 25. Sistema delle fonti e disposizioni in materia di deleghe 1. L'organizzazione e il funzionamento di IMT sono disciplinati nell'ordine dallo statuto, dalle norme di legge applicabili agli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', dal regolamento didattico e dagli altri regolamenti di IMT. 2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ferme restando le particolari procedure previste dalla legge, i regolamenti di IMT sono pubblicati all'albo ufficiale e sul sito web di IMT e, salvo che non sia diversamente stabilito dal consiglio direttivo, entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. 3. Nei casi stabiliti dai regolamenti e piu' in generale quando cio' risponda ad esigenze di razionalizzazione e speditezza nell'esercizio di determinate competenze e fatte salve le incompatibilita', il titolare delle medesime puo' delegarne l'esercizio ad un altro soggetto di IMT con atto scritto che specifichi l'esatta estensione delle delega. 4. Non sono delegabili le funzioni riferibili alla carica di membro degli organi collegiali di IMT e dei comitati di cui allo statuto, la redazione di relazioni periodiche o la predisposizione di pareri che lo statuto e i regolamenti di IMT attribuiscano a un organo o a un soggetto. Le attribuzioni delegate non possono essere oggetto di ulteriore delega. In costanza di delega chi ne ha disposto il conferimento, fermo restando il potere di impartire direttive generali e di esplicare l'attivita' di vigilanza, non puo' esercitare le attribuzioni delegate, se non revocando previamente la delega con atto scritto.