Art. 26. Norme transitorie e finali 1. Fino alla costituzione del consiglio accademico le funzioni ad esso attribuite sono esercitate dal consiglio direttivo. In attesa della costituzione del consiglio accademico, il membro del consiglio direttivo la cui designazione e' attribuita dall'art. 7 al medesimo consiglio accademico, e' nominato dal consiglio direttivo uscente. 2. Fino al momento in cui il numero dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia dell'istituto non superi le sette unita', escludendo dal computo il Direttore in carica, non si procede all'elezione dei professori che compongono il consiglio accademico e tutti i professori dell'istituto sono componenti dell'organo quando l'organico dei professori di prima e di seconda fascia superi il numero sopra indicato, il consiglio accademico decade, fatto salvo il regime di proroga, e si procede a nuove elezioni. 3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto sono avviate le procedure per la costituzione del nuovo consiglio direttivo previsto dallo statuto. Il consiglio direttivo in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto decade al momento della costituzione del nuovo consiglio direttivo. 4. Con riferimento al mandato del Direttore in carica si applica quanto previsto dall'art. 2 comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 5. Nel caso in cui il mandato del Direttore e del consiglio direttivo abbiano la medesima scadenza, il Direttore e' designato da consiglio direttivo uscente. 6. In attesa della costituzione delle federazioni di cui all'art. 5 dello statuto, il membro del consiglio direttivo la cui designazione e' attribuita dall'art. 7 dello statuto ai rappresentanti legali degli atenei federati, e' nominato dal consiglio direttivo uscente.