(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
                     Norme transitorie e finali 
 
    1. Fino alla costituzione del consiglio accademico le funzioni ad
esso attribuite sono esercitate dal consiglio  direttivo.  In  attesa
della costituzione del consiglio accademico, il membro del  consiglio
direttivo la cui designazione e' attribuita dall'art. 7  al  medesimo
consiglio accademico, e' nominato dal consiglio direttivo uscente. 
    2. Fino al momento in cui il numero dei professori  di  ruolo  di
prima e di seconda fascia dell'istituto non superi le  sette  unita',
escludendo dal  computo  il  Direttore  in  carica,  non  si  procede
all'elezione dei professori che compongono il consiglio accademico  e
tutti i professori dell'istituto sono componenti  dell'organo  quando
l'organico dei professori di prima e  di  seconda  fascia  superi  il
numero sopra indicato, il consiglio accademico decade, fatto salvo il
regime di proroga, e si procede a nuove elezioni. 
    3. Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
statuto sono avviate le  procedure  per  la  costituzione  del  nuovo
consiglio direttivo previsto dallo statuto. Il consiglio direttivo in
carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto  decade
al momento della costituzione del nuovo consiglio direttivo. 
    4. Con riferimento al mandato del Direttore in carica si  applica
quanto previsto dall'art. 2 comma 9 della legge 30 dicembre 2010,  n.
240. 
    5. Nel caso in cui il  mandato  del  Direttore  e  del  consiglio
direttivo abbiano la medesima scadenza, il Direttore e' designato  da
consiglio direttivo uscente. 
    6. In attesa della costituzione delle federazioni di cui all'art.
5  dello  statuto,  il  membro  del  consiglio   direttivo   la   cui
designazione   e'   attribuita   dall'art.   7   dello   statuto   ai
rappresentanti  legali  degli  atenei  federati,  e'   nominato   dal
consiglio direttivo uscente.