Art. 4. Attivita' formative e titoli di studio 1. IMT, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 19 novembre 1990, n. 310, e dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, organizza corsi di dottorato di ricerca e rilascia il titolo di Ph.D. di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, organizza corsi di perfezionamento, master di primo e di secondo livello, di cui all'art. 3, comma 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e rilascia i relativi titoli, anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie italiane o estere, secondo quando disciplinato dal regolamento didattico e dai regolamenti dei corsi di studio. 2. Agli allievi che completano un corso di perfezionamento triennale e' rilasciato da IMT il titolo di Ph.D. di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210. 3. I corsi di studio si caratterizzano per una valutazione rigorosa dei percorsi formativi e dei risultati conseguiti dagli allievi. 4. E' facolta' di IMT organizzare altre attivita' di formazione, anche in conto terzi.