(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
               Attivita' formative e titoli di studio 
 
    1. IMT, ai sensi di quanto  stabilito  dalla  legge  19  novembre
1990, n. 310, e dal decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.  270,
organizza corsi di dottorato di ricerca e rilascia il titolo di Ph.D.
di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, organizza  corsi
di perfezionamento, master di primo e  di  secondo  livello,  di  cui
all'art. 3, comma 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
e  rilascia  i  relativi  titoli,  anche  congiuntamente  con   altre
istituzioni  universitarie  italiane   o   estere,   secondo   quando
disciplinato dal regolamento didattico e dai regolamenti dei corsi di
studio. 
    2. Agli  allievi  che  completano  un  corso  di  perfezionamento
triennale e' rilasciato da IMT il titolo di Ph.D. di cui  all'art.  4
della legge 3 luglio 1998, n. 210. 
    3. I corsi  di  studio  si  caratterizzano  per  una  valutazione
rigorosa dei percorsi formativi  e  dei  risultati  conseguiti  dagli
allievi. 
    4. E' facolta' di IMT organizzare altre attivita' di  formazione,
anche in conto terzi.