Art. 7. Consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo e' l'organo di governo di IMT. E' presieduto dal Direttore che lo convoca. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore amministrativo. 2. Il consiglio direttivo: nomina il Direttore a maggioranza assoluta dei componenti; e' responsabile dell'indirizzo strategico; approva la programmazione triennale proposta dal Direttore, acquisito, con riferimento all'organizzazione della didattica e della ricerca, all'indirizzo della ricerca e alla dotazione organica dei professori e dei ricercatori di ruolo, il parere obbligatorio del consiglio accademico; approva il bilancio di previsione annuale, quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo; approva le variazioni di bilancio di sua competenza; approva il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale; vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; ha competenza generale e residuale per l'approvazione di contratti e di convenzioni la cui competenza non sia altrimenti attribuita dai regolamenti di IMT; approva la federazione di IMT con altri soggetti ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'adesione a consorzi, enti e associazioni; approva le modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei componenti l'organo; approva i regolamenti di IMT, acquisito il parere del consiglio accademico per i regolamenti inerenti l'organizzazione dell'attivita' didattica; delibera in materia di fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo; nomina il nucleo di valutazione e il collegio dei revisori dei conti; nomina il Direttore amministrativo, sulla base di una proposta del Direttore che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'istituto; nomina il comitato scientifico; delibera in ordine alla chiamata dei professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, acquisito il parere obbligatorio del consiglio accademico; nomina i responsabili delle unita' organizzative della didattica e della ricerca; delibera sugli schemi di remunerazione del personale e dei collaboratori di IMT a vario titolo; determina le indennita' di funzione da attribuire ai componenti degli organi di IMT o a incaricati di funzioni istituzionali; esercita, inoltre, nell'ambito dell'autonomia di IMT, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti e quelle che la legge attribuisce al consiglio di amministrazione delle universita'. 3. Il consiglio direttivo e' composto: dal Direttore, che lo presiede; da cinque membri espressione della Fondazione lucchese per l'alta formazione e la ricerca in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, designati dal consiglio di amministrazione della Fondazione sulla base di una rosa di nominativi proposti dai rappresentanti legali dei fondatori istituzionali della medesima Fondazione; dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche; da un membro designato d'intesa dai rettori degli atenei federati ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale; da un membro designato dal consiglio direttivo uscente su proposta del Direttore, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale; da un membro designato dal consiglio accademico, tra i professori di ruolo di IMT o tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; da un rappresentante degli allievi eletto secondo le modalita' previste da apposito regolamento. 4. La verifica dei requisiti previsti dal comma 3 con riferimento ai membri designati e' effettuata dal medesimo consiglio nella prima seduta utile. I curricula dei membri del Consiglio sono pubblicati sul profilo istituzionale di IMT. L'esame della posizione dei componenti va condotto partitamente per ciascuno degli interessati, con astensione e abbandono temporaneo della seduta da parte del consigliere interessato. 5. Il consiglio direttivo e' regolarmente costituito con la nomina di almeno due terzi dei componenti di cui al comma 3, con arrotondamento all'unita' superiore; le disposizioni dell'art. 24 in materia di quorum per la validita' delle sedute e per le votazioni si riferiscono ai componenti nominati. 6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica un quadriennio e possono essere confermati. Il mandato decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello di nomina e termina con la fine del quarto anno accademico successivo a quello di nomina. Il mandato del rappresentante degli allievi ha durata biennale e l'elettorato passivo e' attribuito agli allievi iscritti a corsi di studio la cui durata ordinaria residua sia almeno di due anni accademici. 7. Le designazioni dei componenti non nominati dal consiglio direttivo uscente e dal consiglio accademico sono comunicate per iscritto al Direttore in carica almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo. 8. In caso di mancata costituzione del nuovo consiglio direttivo nei termini, l'organo scaduto puo' esercitare le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. 9. In caso di dimissioni di un componente queste producono effetto dopo l'accettazione del consiglio direttivo. In questo caso il mandato del nuovo rappresentante ha durata fino alla scadenza dell'organo nel suo complesso. 10. Qualora a seguito di dimissioni o comunque di cessazione anticipata del mandato, vengano a mancare al consiglio direttivo piu' di un terzo dei propri componenti, l'organo decade ed e' necessario procedere alla costituzione di un nuovo consiglio; in tale ipotesi il mandato del nuovo consiglio direttivo decorre dalla costituzione dello stesso e la durata deve intendersi per il completamento dell'anno accademico in corso e per i quattro anni accademici successivi.