(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
                         Consiglio direttivo 
 
    1. Il consiglio direttivo e'  l'organo  di  governo  di  IMT.  E'
presieduto dal Direttore che lo convoca. Le  funzioni  di  segretario
verbalizzante sono svolte dal Direttore amministrativo. 
    2. Il consiglio direttivo: 
    nomina il Direttore a maggioranza assoluta dei componenti; 
    e' responsabile dell'indirizzo strategico; 
    approva  la  programmazione  triennale  proposta  dal  Direttore,
acquisito, con riferimento all'organizzazione della didattica e della
ricerca, all'indirizzo della ricerca e alla  dotazione  organica  dei
professori e dei ricercatori di ruolo,  il  parere  obbligatorio  del
consiglio accademico; 
    approva il bilancio di previsione annuale, quale parte integrante
della programmazione triennale a scorrimento annuo; 
    approva le variazioni di bilancio di sua competenza; 
    approva il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale; 
    vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; 
    verifica   la   rispondenza   dei   risultati   della    gestione
amministrativa alle direttive generali impartite; 
    ha  competenza  generale  e  residuale  per   l'approvazione   di
contratti e di convenzioni  la  cui  competenza  non  sia  altrimenti
attribuita dai regolamenti di IMT; 
    approva la  federazione  di  IMT  con  altri  soggetti  ai  sensi
dell'art. 3 della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  l'adesione  a
consorzi, enti e associazioni; 
    approva  le  modifiche  statutarie  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti l'organo; 
    approva i regolamenti di IMT, acquisito il parere  del  consiglio
accademico per i regolamenti inerenti l'organizzazione dell'attivita'
didattica; 
    delibera in materia di fondo per il  trattamento  accessorio  del
personale dirigente, tecnico e amministrativo; 
    nomina il nucleo di valutazione e il collegio  dei  revisori  dei
conti; 
    nomina il Direttore amministrativo, sulla base  di  una  proposta
del Direttore che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra
le candidature pervenute, a  seguito  di  pubblicazione  di  apposito
avviso sul sito dell'istituto; 
    nomina il comitato scientifico; 
    delibera in ordine alla chiamata dei professori e dei ricercatori
di ruolo e a tempo determinato, acquisito il parere obbligatorio  del
consiglio accademico; 
    nomina i responsabili delle unita' organizzative della  didattica
e della ricerca; 
    delibera sugli  schemi  di  remunerazione  del  personale  e  dei
collaboratori di IMT a vario titolo; 
    determina le indennita' di funzione da attribuire  ai  componenti
degli organi di IMT o a incaricati di funzioni istituzionali; 
    esercita, inoltre, nell'ambito dell'autonomia di  IMT,  tutte  le
attribuzioni  che  gli  sono  demandate  dal  presente  statuto,  dai
regolamenti e  quelle  che  la  legge  attribuisce  al  consiglio  di
amministrazione delle universita'. 
    3. Il consiglio direttivo e' composto: 
    dal Direttore, che lo presiede; 
    da cinque membri espressione della Fondazione lucchese per l'alta
formazione e la ricerca in possesso di comprovata competenza in campo
gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello con una
necessaria attenzione alla qualificazione  scientifica  e  culturale,
designati dal consiglio di  amministrazione  della  Fondazione  sulla
base di una rosa di nominativi proposti dai rappresentanti legali dei
fondatori istituzionali della medesima Fondazione; 
    dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche; 
    da un membro designato d'intesa dai rettori degli atenei federati
ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, tra personalita'  italiane
o straniere in possesso di comprovata competenza in campo  gestionale
ovvero  di  un'esperienza  professionale  di  alto  livello  con  una
necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale; 
    da  un  membro  designato  dal  consiglio  direttivo  uscente  su
proposta del Direttore, tra  personalita'  italiane  o  straniere  in
possesso di comprovata  competenza  in  campo  gestionale  ovvero  di
un'esperienza  professionale  di  alto  livello  con  una  necessaria
attenzione alla qualificazione scientifica e culturale; 
    da un membro designato dal consiglio accademico, tra i professori
di ruolo di IMT o tra personalita' italiane o straniere  in  possesso
di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di  un'esperienza
professionale di alto livello  con  una  necessaria  attenzione  alla
qualificazione scientifica culturale; 
    da un rappresentante degli allievi eletto  secondo  le  modalita'
previste da apposito regolamento. 
    4. La verifica dei requisiti previsti dal comma 3 con riferimento
ai membri designati e' effettuata dal medesimo consiglio nella  prima
seduta utile. I curricula dei membri del  Consiglio  sono  pubblicati
sul  profilo  istituzionale  di  IMT.  L'esame  della  posizione  dei
componenti va condotto partitamente per ciascuno  degli  interessati,
con astensione e abbandono  temporaneo  della  seduta  da  parte  del
consigliere interessato. 
    5. Il consiglio  direttivo  e'  regolarmente  costituito  con  la
nomina di almeno due terzi dei componenti di  cui  al  comma  3,  con
arrotondamento all'unita' superiore; le disposizioni dell'art. 24  in
materia di quorum per la validita' delle sedute e per le votazioni si
riferiscono ai componenti nominati. 
    6. I componenti del  consiglio  direttivo  durano  in  carica  un
quadriennio  e  possono  essere  confermati.   Il   mandato   decorre
dall'inizio dell'anno accademico successivo  a  quello  di  nomina  e
termina con la fine del quarto anno accademico successivo a quello di
nomina.  Il  mandato  del  rappresentante  degli  allievi  ha  durata
biennale e l'elettorato passivo e' attribuito agli allievi iscritti a
corsi di studio la cui durata ordinaria residua  sia  almeno  di  due
anni accademici. 
    7. Le designazioni dei  componenti  non  nominati  dal  consiglio
direttivo uscente e dal  consiglio  accademico  sono  comunicate  per
iscritto al Direttore in carica almeno sessanta  giorni  prima  della
scadenza del mandato del consiglio direttivo. 
    8. In caso di mancata costituzione del nuovo consiglio  direttivo
nei termini, l'organo scaduto puo' esercitare le proprie attribuzioni
in  regime  di   proroga,   limitatamente   agli   atti   urgenti   e
indifferibili, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. 
    9. In caso  di  dimissioni  di  un  componente  queste  producono
effetto dopo l'accettazione del consiglio direttivo. In  questo  caso
il mandato del nuovo rappresentante  ha  durata  fino  alla  scadenza
dell'organo nel suo complesso. 
    10. Qualora a seguito di  dimissioni  o  comunque  di  cessazione
anticipata del mandato, vengano a mancare al consiglio direttivo piu'
di un terzo dei propri componenti, l'organo decade ed  e'  necessario
procedere alla costituzione di un nuovo consiglio; in tale ipotesi il
mandato del nuovo  consiglio  direttivo  decorre  dalla  costituzione
dello stesso  e  la  durata  deve  intendersi  per  il  completamento
dell'anno accademico  in  corso  e  per  i  quattro  anni  accademici
successivi.