Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo  1,  restano
valide le disposizioni del Decreto. 
  2. Il presente decreto sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 29 settembre 2011 
 
                                                Il Ministro: Tremonti