(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                         VERBALE DI ACCORDO 
 
 
     Regolamento del diritto di sciopero in SISA (Lodi/Cremona) 
 
    Il giorno 28 marzo 2000 presso la sede della  5.I.S.A.  "Societa'
Italiana Servizi Automobilistici" S.p.A. rappresentata dal Presidente
On.  Francesco  Zoppetti,  assistito  dal  Direttore  Generale  Arch.
Claudio Cerioli, dalla Responsabile del Settore Amministrativo Sig.ra
Giuseppina Rossi, dal Responsabile del  Settore  Esercizio  Movimento
Sig. Gaetano Beta, e le OO.SS. Filt CGIL Fit CISL,  UIL  Trasporti  e
FAISA CISAL rappresentate dai Sigg.  Losi  Carlo,  Barca  Gianfranco,
Rovere Paolo, Lazzarin Angelo, nonche' i rappresentanti delle  R.S.A.
CGIL-CISL-UIL e FAISA CISAL Sigg. Montemartini Aldo, Meazzi  Ernesta,
Zucconelli Nevio, Rovere Paolo, Tavani Fabio, Milesi Giacomo, 
 
                              PREMESSO 
 
    Che in data 12 giugno 1990 e' stata approvata  la  legge  n.  146
sulla regolamentazione del diritto di sciopero; 
    Che l'art. 1 del predetto provvedimento legislativo considera fra
i servizi essenziali i pubblici servizi di trasporto; 
    Che in data 7  febbraio  1991  e'  stato  sottoscritto  l'accordo
nazionale  sulla  regolamentazione  del  diritto   di   sciopero   in
attuazione dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990 n. 146; 
    Che l'accordo nazionale del 7 febbraio 19991, ai sensi  dell'art.
113 comma 1, lettera a), della  legge  n.  146  e'  stato  sottoposto
all'esame della "Commissione  di'  garanzia  per  l'attuazione  della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali"; 
    Che la Commissione di garanzia, con delibera del 14  marzo  1991,
ha dichiarato  l'idoneita'  dell'accordo  nazionale  alle  condizioni
stabilite nella stessa delibera; 
    Che l'art. 2 comma 2, della legge n. 146 prevede  la  definizione
di apposite intese e l'emanazione  del  regolamenti  di  servizio  da
parte delle aziende; 
    Che a tal fine, l'art. 3 dell'accordo nazionale 7 febbraio  1991,
stabilisce adeguata disciplina; 
    Che fra la Societa' SISA e te Rappresentanze Sindacali  Aziendali
sono stati sottoscritti accordi per la regolamentazione in questione; 
    Che in data 12 marzo 1998 le Segreterie territoriali, Regionali e
le RSA CGIL-CISL-UIL e FAISA CISAL hanno sottoscritto  un  protocollo
delle Relazioni Industriali con la Direzione SISA In  attuazione  dei
principi contenuti del Protocollo Governo  -  parti  Sociali  del  23
luglio 1993; 
    Che in data 13 marzo 2000 il Ministero dei Trasporti e le  OO.SS.
hanno individuato un ampliamento  dei  periodi  di  franchigia  degli
scioperi nel settore  del  t.p.l  in  relazione  alle  manifestazioni
Giubilari; 
    Che  in  data  17  novembre  1999  le   parti   convenute   hanno
sottoscritto un accordo per un nuovo testo unico contrattuale  di  II
livello, con l'impegno a sottoscrivere anche un nuovo  testo  per  la
regolamentazione del diritto di sciopero; 
    attesa l'opportunita' di articolare le fasce orarie  di  garanzia
del servizio in maniera  diversificata  per  i  periodi  invernale  e
estivo; 
 
                             Si conviene 
 
    1) le fasce orarie in applicazione di quanto previsto  dal  punto
3) lettera d) secondo comma dell'accordo nazionale 7  febbraio  1991,
durante le quali dev'essere garantito il servizio completo in caso di
sciopero, sono individuate come segue: 
    dall'inizio del servizio alle ore 9:00 e dalle 12:30 alle 14:30; 
    2) le corse il cui orario di partenza o di transito e' ricompreso
nelle anzidette fasce orarie,  saranno  portate  a  termine  fino  al
rispettivo capolinea; 
    3) Per garantire l'erogazione del  servizio  nel  rispetto  delle
fasce orarie, l'immediata  ripresa  del  servizio  al  termine  dello
sciopero e per garantire la sicurezza degli utenti,  dei  lavoratori,
degli impianti e dei  mezzi,  viene  assicurata,  in  ogni  caso,  la
presenza in servizio del seguente personale: 
      a) n. 1 addetto all'ufficio movimento di Lodi; 
      b) n. 1 addetto alla squadra dell'officina di Lodi. 
    4)  In  conformita'  a  quanto  disposto  dell'art.  3  punto  i)
dell'accordo nazionale del 07.02.1991, vengono stabilite le procedure
da adottare all'Inizio della fase di sciopero  ed  alla  ripresa  del
servizio: 
      a) gli autobus devono raggiungere il  capolinea  terminando  la
corsa e devono essere poi  rimessati  nei  depositi  o  parcheggi  di
pertinenza,  dopo  aver  espletato  le  verifiche   necessarie   alla
sicurezza, compresa la chiusura delle portiere; 
      b) alla ripresa del servizio, al termine dello  sciopero,  dopo
aver espletato gli abituali controlli  necessari  alla  funzionalita'
del veicolo, il personale si deve portare al capolinea per effettuare
il regolare carico. 
    5) Eventuali adattamenti applicativi  verranno  valutati  tra  le
parti, cosi' come  previsto  dall'art.  5  dell'accordo  nazionale  7
febbraio 1991 e disposizioni di legge vigenti; 
    6) In armonia con quanto previsto nel verbale d'intesa  13  marzo
2000 sottoscritto presso il Ministero dei Trasporti, si individuano i
seguenti periodi di franchigia, per il calendario Giubilare nei quali
non possono essere effettuati scioperi: 
      Dal 1° giugno al 3 giugno; 
      Dal 16 giugno al 18 giugno; 
      Dal 25 giugno al 26 giugno; 
      21 agosto 2000; 
      Dal 14 settembre al 18 settembre; 
      Dal 13 ottobre al 16 ottobre; 
      Dall'11 novembre al 13 novembre; 
      Dal 23 novembre al 27 novembre. 
    Copia  del  presente  accordo  e'  inviata  alla  Commissione  di
Garanzia per l'attuazione della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi
pubblici essenziali, ai sensi dell'art.  13,  comma  1,  lettera  a),
della legge 12 giugno 1990, n. 146. 
    Le parti si Impegnano ad incontrarsi per eventualmente  integrare
il presente accordo, nel caso di approvazione della legge in itinere. 
    Letto, confermato e sottoscritto. 
 
                           Per SISA S.p.A. 
                              (Firmato) 
 
 
                            Per le OO.SS. 
                              (Firmato) 
 
 
                            Per le R.S.A. 
                              (Firmato) 
 
 
                         VERBALE DI ACCORDO 
 
    Il giorno 22 marzo 2001 alle  ore  10:30  presso  la  sede  della
S.I.S.A.  "Societa'   Italiana   Servizi   Automobilistici`   S.p.A.,
rappresentata dal Presidente On.  Francesco  Zoppetti  assistito  dal
Direttore Generale  Arch.  Claudio  Cerioli,  e  l'O.S.  FAISA  CISAL
rappresentata dal Sigg. Badagnani Fabrizio,  Lazzarin  Angelo;  e  la
R.S.A. FAISA CISAL rappresentata dai Sigg.  Milesi  Giacomo,  Mussini
Massimo; 
    Richiamato l'accordo sottoscritto in data 28 marzo  2000  con  le
OO.SS. CGIL-CISL-UIL; 
 
                      Si conviene quanto segue 
 
    Il testo dell'accordo  in  data  28  marzo  2000  riguardante  la
regolamentazione del diritto di  sciopero  in  SISA  e'  sottoscritto
anche dalla O.S. FAISA CISAL. 
    Letto, confermato e sottoscritto. 
 
                           Per SISA S.p.A 
                              (Firmato) 
 
 
                       Per l'O.S. FAISA CISAL 
                              (Firmato) 
 
 
                      Per la R.S.A. FAISA CISAL 
                              (Firmato)